LE SANZIONI
Le
sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti
da reato, graduate a seconda della gravità della condotta
criminosa, sono le seguenti:

Le
sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo
alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del
tentativo, dei delitti sopra indicati.
L’Ente
non risponde quando volontariamente impedisce il compimento
dell’azione o la realizzazione dell’evento. In ipotesi di
trasformazione dell’ente, di fusione o scissione, il Decreto
stabilisce la responsabilità dell’ente per i fatti
antecedenti alla trasformazione.
E’
possibile, inoltre, che il Pubblico Ministero, in presenza,
da un lato di gravi indizi con riguardo all’esistenza della
responsabilità dell’ente e, dall’altro, fondati e specifici
elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano
commessi illeciti della stessa specie di quello per cui si
procede, può chiedere l’applicazione
in via cautelare di una delle sanzioni interdittive
previste dalla tabella che precede.
Presso
il casellario giudiziale centrale è istituita l’Anagrafe
Nazionale delle Sanzioni Amministrative
dipendenti da reato, presso cui vengono iscritte le sentenze
e i decreti contro gli enti a norma del Decreto, purchè
irrevocabili, e i provvedimenti emessi dagli organi
giurisdizionali dell’esecuzione, e non più soggetti ad
impugnazione.
Diverso
regime sanzionatorio è stato individuato con riferimento ai
Reati societari che vengano commessi nell’interesse della
società “da amministratori, direttori generali o liquidatori
o da persone sottoposte alla loro vigilanza”. In questo caso
è stata scelta la via della sola sanzione pecuniaria.
Per assicurare la necessaria “graduazione” della pena, il
legislatore ha previsto un meccanismo di irrogazione
inusuale. Il Giudice è chiamato a valutare una serie di
elementi, quali il livello di gravità del fatto, le
condizioni economiche dell’ente, il suo grado di
responsabilità, ed a comminare la sanzione, espressa in
“quote”. A tali quote il Decreto ha attribuito un valore in
Lire (il Decreto è anteriore all’introduzione dell’Euro),
che va da un minimo di Lit. 500.000 (oggi € 258,23) ad un
massimo di Lit. 3.000.000 (oggi € 1.549,00), sicché
le sanzioni variano da un
minimo di € 25.822,00 a un massimo di € 1.549.370,00.
E’ il
Giudice a fissare il valore della quota in sede di
irrogazione della sanzione.