I SOGGETTI DESTINATARI
“gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di
personalità giuridica e le associazioni anche prive di
personalità giuridica”. La stessa disciplina non si applica
(art. 1, comma 3) allo “Stato, gli enti pubblici
territoriali nonché gli enti che svolgono funzioni di
rilievo costituzionale” (es. partiti e
sindacati).
Con riferimento ai cd. “Reati
societari”, di cui al Decreto Legislativo n. 61
del 2002 (cfr. par. 2), la nuova normativa si applica
soltanto alle società commerciali.
