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Provvedimento amministrativo, conclusione, necessità, conferma
TAR Lazio-Roma, sez. II ter, sentenza 05.09.2008 n° 8118

T.A.R.

Lazio - Roma

Sezione II ter

Sentenza 5 settembre 2008, n. 8118

ha pronunziato la seguente

SENTENZA sul ricorso n. x/2008 proposto dalla società O. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Andrea Guarino ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Roma, Piazza Borghese n. 3;

contro

- il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Rosalda Rocchi ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, siti in Roma, alla Via Tempio di Giove n. 15;

per l'annullamento

del silenzio serbato dal Comune di Roma sulla istanza per il rilascio della autorizzazione commerciale richiesta da parte della società ricorrente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione comunale intimata;

Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Designato relatore alla camera di consiglio del 12.5.2008 il Consigliere Maria Cristina Quiligotti, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;

FATTO

Con ricorso notificato il 9.4.2008 e depositato il 16.4.2008, la società ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Comune di Roma sulla istanza, originariamente presentata in data 26.6.2006, e poi riproposta su invito del Comune in data 28.11.2006, per il rilascio della autorizzazione commerciale attinente all’esercizio non alimentare, sito in Roma, alla via Aurelia n. 475, richiesta da parte della stessa, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 2, co. 1, della L. n. 241/1990 [1], che statuisce l’obbligo dell’amministrazione di provvedere espressamente sulle istanze dei privati.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata in data 30.4.2008 e depositando documenti in data 12.5.2008.

Alla camera di consiglio del 12.5.2008 il ricorso è stato preso in decisione alla presenza dei procuratori delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio i quali hanno insistito nelle rispettive difese.

DIRITTO

Risulta documentalmente in atti che la società ricorrente ha presentato in data 26.11.2006 istanza per il rilascio dell’autorizzazione amministrativa ai fini dell’apertura di una media struttura di vendita di generi non alimentari.

Il Comune, tuttavia, dopo avere dato inizio al relativo procedimento, con la convocazione in data 29.1.2007 della apposita conferenza di servizi, non è giunto alla sua conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso, nonostante i solleciti in tal senso ai competenti uffici da parte del responsabile del procedimento in data 19.6.2007, 28.6.2007 e 29.1.2008.

In sede di trattazione orale del presente ricorso la difesa del Comune ha depositato in atti copia della nota di cui al prot. n. 32914 del 9.5.2008 del Dipartimento VIII, II Unità organizzativa, dalla quale si evince la ritenuta necessità da parte del dipartimento di avere un inquadramento complessivo della struttura che interessa, con richiesta di chiarimenti ulteriori alla società ricorrente in ordine alle obiezioni di cui alla richiamata nota del Dipartimento VI di cui al prot. n. 10137 dell’8.5.2003.

La detta ultima nota contiene il parere del Dip. VI che viene espresso, nella sua parte terminale, in senso negativo, ma che, nella lettura integrale dello stesso, deve, invece, essere considerato quale parere interlocutorio, considerato che l’accento viene posto sulla mancanza, allo stato, degli elementi ritenuti necessari ai fini della valutazione dell’istanza in questione, anche alla luce del disposto di cui all’art. 19 della L.R. n. 33/1999.

Ed infatti in tal senso è stato appunto correttamente inteso dal Dip. VIII, secondo quanto rilevato nella nota in precedenza richiamata.

Ne consegue che, allo stato dei fatti, con la precisazione che precede, deve fondatamente ritenersi che sulla istanza presentata al Comune da parte della società ricorrente non vi sia ancora stata una pronuncia finale e definitiva in un senso o nell’altro da parte dei competenti uffici comunali.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto ai fini dell’obbligo del Comune di Roma di concludere in procedimento amministrativo in esame con l’adozione di un provvedimento esplicito nel termine di 30 (trenta) gg. dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda ter, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato ed ordina al Comune di Roma di concludere il procedimento amministrativo in esame con l’adozione di un provvedimento esplicito nel termine di 30 ( trenta) gg. dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma il 12.5.2008, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere estensore

Daniele Dongiovanni, Primo Referendario

Depositata in Segreteria il 5 settembre 2008.

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