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SINTESI DEL D.LGS.231/2001
Con il Decreto
Legislativo n. 231 del 2001 è stata introdotta, per la prima
volta in Italia, una nuova forma di responsabilità, definita
amministrativa ma di natura prettamente penalistica, che
colpisce direttamente enti e società nel caso di commissione di
reati da parte di dipendenti e collaboratori ovvero dei propri
amministratori e manager, dai quali sia comunque derivato un
vantaggio per l’azienda.
L’adeguamento al
disposto normativo, per evitare l’applicazione delle sanzioni
in danno della impresa, prevede l’introduzione nei processi
aziendali di un Modello di organizzazione e gestione e
controllo, finalizzato alla prevenzione dei reati.
I vantaggi e le
opportunità derivanti dall’adozione di tali modelli sono
certamente molteplici, ma riteniamo che quelli fondamentali
siano rappresentati dalla possibilità di evitare
l’applicazione di ingenti sanzioni pecuniarie e interdittive
(ed es.. divieto di contrattare con la PA, revoca delle
autorizzazioni o finanziamenti), ma anche di ridurre la
possibilità di esclusione da appalti e subappalti pubblici e,
soprattutto, rendere più efficace ed efficiente
l’organizzazione dei processi di business anche ai fini
della valutazione del merito creditizio (Basilea II).
La disciplina del
decreto è estremamente ampia ma tenteremo di offrirne una
esaustiva sintesi.
I destinatari
della normativa sono tutti gli enti dotati di personalità
giuridica e non, e quindi Spa, Srl, Sapa, Snc, Sas,
associazioni, cooperative, fondazioni, enti economici sia
privati che pubblici e più in generale tutte le imprese
organizzate in forma societaria. Si tratta dunque, di una
materia d'interesse per un'area molto vasta di soggetti, tra i
quali rientrano anche le associazioni tra professionisti e le
piccole imprese, con particolare riferimento, ma non solo, a
quelle che hanno “rapporti” con la Pubblica Amministrazione
(appalti, concessioni, autorizzazioni ecc.).
I principali reati
previsti dal decreto, tra i più significativi per il nostro
contesto di riferimento, sono quelli contro la Pubblica
Amministrazione (truffa, concussione, corruzione, indebita
percezione di erogazioni pubbliche, ecc) la maggior parte
dei reati societari (es. false comunicazioni sociali,
illegale ripartizione di utili, operazioni in pregiudizio ai
creditori), ma anche i reati informatici, gli abusi di
mercato e soprattutto, i reti derivanti dalla violazione della
normativa sulla Sicurezza sul Lavoro ed i Delitti
contro l’industria ed il commercio.
La responsabilità
dell’ente, infatti, è automaticamente riconosciuta anche nel
caso di reati colposi, quali omicidio e lesioni gravi derivanti
dalla violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Si tratta comunque
di un elenco aperto e la tendenza, , è quella di inserire in un
imminente futuro anche reati in materia ambientale e lo
sfruttamento della manodopera.
Le sanzioni
previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si
distinguono in:
sanzioni
pecuniarie; sanzioni interdittive (interdizione
dall’esercizio di attività, sospensione o revoca di
autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto contrarre con la
P.A., esclusione/finanziamenti e contributi, divieto di
pubblicizzare beni e servizi); confisca; pubblicazione della
sentenza.
Si tratta di
sanzioni molto severe, perché potenzialmente in grado di colpire
l’ente in modo efficace e profondo. La sanzione pecuniaria e la
confisca sono obbligatorie, in pratica sono sempre applicate in
caso di condanna. Quelle interdittive e la pubblicazione della
sentenza, sono disposte dal giudice solo nei casi espressamente
previsti dal decreto, e certamente nei casi reati concernenti la
sicurezza sul lavoro.
In talune
circostanze, anche al fine di salvaguardare l’occupazione, al
posto delle sanzioni interdittive è prevista la nomina di un
commissario giudiziale.
Infine, le
sanzioni interdittive, unitamente al sequestro preventivo e
conservativo, possono essere applicate nei confronti delle
imprese, già nella fase d’indagine, come misura cautelare.
Per limitare
l’applicazione di questo nuovo tipo di responsabilità, la
normativa richiede all’impresa di dotarsi preventivamente di un
Sistema di Controllo per l’esercizio delle proprie
attività, volto a ridurre al minimo il rischio di commissione di
un reato, anche colposo, da parte dei propri operatori.
Si tratta, in
particolare, di un Modello di organizzazione e di gestione
dei processi aziendali che coordina tutte le attività
aziendali (da quelle operative, a quelle amministrative e di
controllo –privacy. riciclaggio, qualità, sicurezza-) e
l’affidamento ad un organismo autonomo ed indipendente (Organismo
di Vigilanza) dei compiti di vigilanza e controllo.
Sostanzialmente,
nel caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale
(amministratori, manager, ecc.), l’ente o società andrà esente
da responsabilità solo nel caso in cui potrà dimostrare la
sussistenza dei seguenti elementi:
-
predisposizione ed attuazione del modello di organizzazione,
gestione e controllo;
- idoneità
del modello a prevenire i reati della specie di quello
verificatosi;
-
affidamento dei "controlli" ad un autonomo organismo interno
alla società;
-
commissione del reato attraverso l’elusione fraudolenta del
Modello;
- adeguata
e sufficiente vigilanza dell’organismo di controllo.
Dalla una lettura
combinata di quanto previsto dall’art. 2392 del Codice Civile,
concernente la responsabilità degli amministratori, e dall’art.
6 del D.lgt. 231/01, è da più parti sostenuto che gli
amministratori potranno evitare la responsabilità civile
da parte dei soci per i danni causati alla società, solo
adottando ed efficacemente attuando i modelli di organizzazione
e gestione previsti dal D.lgt. 231/01.
Il nuovo Codice
degli Appalti, D.lgt. 163/2006 art. 38 lettera m), prevede
l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e
servizi, ovvero di subappalti, con conseguente divieto di
stipulare i relativi contratti, di tutti i soggetti nei cui
confronti è stata applicata la sanzione di cui all’art. 9 comma
2 lettera c, del D.lgt. 231/01 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
In sintesi, il
modello organizzativo previsto dal D.lgt. 231/01 deve:
-
consentire di individuare le attività dell’ente nel cui ambito
possono essere commessi reati (Risk assessment);
-
prevedere specifici protocolli diretti a programmare la
formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione
ai reati da prevenire (protocolli di mitigazione del rischio);
-
prevedere le modalità di individuazione e gestione delle risorse
finanziarie destinate all’attività nel cui ambito possono essere
commessi reati (segregation of duties);
-
prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo
deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli
(piano di comunicazione);
-
prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate (sistema sanzionatorio
coerente con il CCNL).
- Essere
coerente con la c.d. linee guida pubblicate dalla propria
associazione di riferimento (es. ANCE)
La risposta a
questa domanda, trova differenti soluzioni a seconda che si
tratti di singola impresa ovvero gruppo d’impresa. Criterio
comune è dato dal fatto che l’organismo deve avere
caratteristiche di professionalità, indipendenza e di continuità
dell’azione. Tali caratteristiche sono richieste proprio dalla
specifica attività che deve essere assicurata: l’OdV è chiamato
a valutare l'effettività del modello, la sua adeguatezza,
promuovendo, se del caso, modifiche ed adeguamenti allo stesso.
Sulle possibili
scelte in relazione all’individuazione dell’Organismo di
vigilanza, le linee guida della Confindustria, propongono una
serie di possibili opzioni operative:
-
assegnazione delle funzioni di vigilanza al comitato per il
controllo interno, ove esistente (in tale caso, viene indicata
la necessaria composizione esclusiva degli amministratori non
esecutivi o indipendenti);
-
attribuzione dei compiti di vigilanza e controllo alla funzione
di internal auditing, ove esistente;
-
creazione di un organismo ad hoc, a composizione monosoggettiva
o plurisoggettiva (è ammessa sia una composizione "interna",
(es. responsabile dell’internal audit, della funzione legale,
ecc., e/o amministratore non esecutivo e/o indipendente e/o
sindaco) sia quella "esterna" (es. consulenti, esperti, ecc.).
Per quanto
riguarda gli enti di piccole dimensioni, ipotesi che può
riguardare in modo diffuso il mondo delle imprese edili, è
prevista la possibilità di attribuire il ruolo di organismo di
vigilanza all’organo dirigente, anche attraverso l’ausilio di
consulenze esterne.
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APZ – Porfido,
Zullino & Associati, è uno studio di consulenza legale
specializzato nei temi della compliance aziendale ed ha
elaborato, nel corso delle esperienze professionali un
efficace Framework Metodologico che consente di
sviluppare le attività per la redazione e/o adeguamento del
Modello di Organizzazione gestione e controllo aziendale 231 e
che pensiamo di poter sintetizzare attraverso il seguente schema
riassuntivo:

A questo riguardo
è opportuno sottolineare l’utilità e l’importanza del metodo
utilizzato da APZ per la realizzazione del Modello 231
che, essendo ispirato e guidato da un approccio per processi,
consentirà, oltre ai vantaggi derivanti dall’esenzione da
responsabilità, un efficace miglioramento delle attività
amministrative, certamente apprezzabile dagli stakeholders,
attraverso la puntuale individuazione degli owner e
delle relative responsabilità, che saranno rappresentate ed
automaticamente generate in un nuovo ed organico manuale delle
procedure aziendali.

Siamo certi che la
sensibilità e l’attenzione della Vostra Azienda ai principi
dell’etica e della responsabilità sociale d’impresa non potrà
che favorire un doveroso approfondimento del tema, a cui
confidiamo di poter fornire il nostro contributo professionale.
Alfieri L.M.
Zullino
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