AD IMPOSSIBILIA
NEMO TENETUR: IL PERIMETRO DEL CONCETTO DI IDONEITÀ DEI
MODELLI EX D.Lgs. 231/2001 E LA TEORIA DEL RISCHIO
ACCETTABILE.
Spunti di riflessione
dalla sentenza del Tribunale di Lucera del 9/21 luglio 2009.
Avv. Alfieri L.M. Zullino, Managing Partner APZ
–Porfido, Zullino & Associati.
La Relazione di accompagnamento al decreto legislativo
231/2001 (d’ora in poi, anche il Decreto) evidenzia in maniera inequivoca
che, ai fini della esclusione della responsabilità, all’ente viene richiesta
l’adozione di Modelli comportamentali specificamente calibrati sul
rischio reato, e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di
condotta, la commissione di determinati reati elencati nel medesimo decreto.
Requisito indispensabile
perché dalla adozione del Modello derivi l’esenzione di responsabilità dell’ente
è che esso venga anche effettivamente ed efficacemente attuato. L’effettività
della applicazione del Modello rappresenta, dunque, un punto qualificante ed
irrinunciabile del Modello stesso, ma si pone come un posterius rispetto
al preventivo requisito della idoneità del Modello consistente nella
individuazione di modelli comportamentali specificamente calibrati sulla
possibilità del verificarsi del rischio reato.
La sentenza del Tribunale di
Lucera, emanata in data 9 luglio 2009 all’esito di un’approfondita istruttoria
dibattimentale, sollecita a nostro avviso interessanti spunti di riflessione
generata dalla meticolosa descrizione della condotta criminosa addebitata
all’autore del reato presupposto rappresentato, nello specifico, dal reato
previsto e punito dall’art. 640 bis del codice penale, e che ha condotto
alla declaratoria di responsabilità – ai sensi del decreto 231- anche dell’ente
nel cui interesse (ed a vantaggio del quale) il reato presupposto era stato
consumato, non essendo stata ritenuta applicabile l’esimente di cui all’art. 6
del Decreto.
1. L’antefatto storico.
In particolare, la vicenda
oggetto del processo si è verificata nell'ambito di una procedura tesa
all'ottenimento di contributi pubblici, ai sensi della legge 488/1992.
La società "(1)", costituita
il 2.3.2001 tra (2), (3) e (4), e il cui amministratore era stato nominato nella
persona di (2), aveva infatti richiesto l'ammissione al ricevimento dei
contributi, con domanda del 28.2.2002, per un programma di investimenti
finalizzati all'ammodernamento della propria unità produttiva ubicata in Rodi
Garganico.
All'esito
della istruttoria svolta, il Ministero delle Attività Produttive aveva emesso il
D.M. nr. 116993 del 19.7.2002, con il quale ammetteva la società ai benefici,
rilevandone il collocamento nella posizione nr. 40 della graduatoria regionale
ordinaria.
L'art. 3, lett. C, del
richiamato decreto, prevedeva che la società beneficiaria operasse nel pieno
rispetto delle vigenti norme edilizie, urbanistiche e di salvaguardia
ambientale, mentre la successiva lettera E prevedeva che la società dimostrasse
-alla data di disponibilità dell'ultima quota del contributo- di aver sostenuto
spese in misura pari almeno a quella necessaria per richiedere la prima quota
del contributo (a pena di revoca dei contributi stessi: art. 3, comma 2 del D.M.).
Ai sensi
dell'art. 6, comma 2, del medesimo D.M., l'erogazione delle agevolazioni era
subordinata alla presentazione della documentazione idonea a comprovare
l'apporto di capitale proprio fino al raggiungimento di 1.900.000,00 euro, e che
per le erogazioni successive alla prima doveva anche essere comprovato
l'avvenuto versamento e/o accantonamento di almeno la metà del capitale proprio,
previsto complessivamente in 1.900.000,00 euro.
2. I capi di
imputazione
A fronte di quanto premesso,
secondo la tesi di accusa, sarebbe accaduto che la società contabilizzasse due
fatture per operazioni inesistenti (contestate rispettivamente ai capi F
e B), i cui costi erano poi stati comunicati alla banca concessionaria al fine
di conseguire le somme accordatele; effettuasse un aumento fittizio del
capitale sociale, con versamenti di somme da parte del socio (3), al quale
la società le aveva però interamente restituite; presentasse alla banca
concessionaria una falsa perizia giurata (contestata al capo C), che
attestava che le opere eseguite presso la struttura non necessitavano di
concessione o autorizzazione edilizia, ma di semplice comunicazione, che nella
specie era stata inviata, laddove invece per alcune delle opere sarebbe stato
necessario il permesso di costruire e l'autorizzazione derivante dal vincolo
paesaggistico nonché quella connessa al fatto che le opere erano eseguite
nell'ambito del Parco Nazionale del Gargano.
Il complesso di tali attività,
secondo la tesi d'accusa, avrebbe integrato la commissione di artifici e
raggiri, grazie ai quali la società (1) avrebbe illecitamente conseguito
l'ingiusto profitto consistente nel ricevimento di una prima quota di
contributo, e nell'acconto di una seconda quota del contributo (rispettivamente
euro 203.142,00, accreditata il 3.1.2003, ed euro 162.513,60, accreditata il
6.12.2004), profitto ingiusto perché la corretta illustrazione dei dati non
avrebbe consentito l'inserimento della società nella graduatoria ovvero non
avrebbe consentito l'effettiva erogazione delle agevolazioni (capo D).
Nello stesso tempo, il P.M. ha
contestato alla società la violazione dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs.
231/2001, dipendente dal reato sub D, perché la condotta del legale
rappresentante aveva consentito l'indebita acquisizione della somma di euro
365.655,60.
All’esito della istruttoria
dibattimentale, alle cui conclusioni e considerazioni rinviamo con la lettura
della sentenza in commento, il Tribunale è pervenuto alla affermazione della
penale responsabilità dell’autore del reato ed alla condanna dell’ente nel cui
interesse ed a cui vantaggio il reato era stato posto in essere, attesa
l’assenza dei presupposti per l’applicazione della esimente di cui all’art. 6
del d.lgs. 231.
La sentenza, appare molto
interessante per la dovizia di particolari descrittivi della condotta criminosa,
al punto da costituire, a nostro avviso, un interessante template di
riferimento delle possibili modalità attuative del reato su cui i singoli enti,
coinvolti da analoghi processi decisionali, possono calibrare i relativi
protocolli di mitigazione del rischio di commissione del reato.
3. Il concetto di Idoneità e la Teoria del
Rischio Accettabile.
L’elemento di riflessione
innescato dalla sentenza citata trova origine nella analisi delle disposizioni
contenute nelle lettere a) e b) dell’art. 6, comma 2 del Decreto
le quali, nel definire e descrivere le esigenze cui devono rispondere i Modelli
aziendali di organizzazione e gestione idonei alla prevenzione dei
reati elencati in decreto, coerentemente con le indicazioni contenute nella
Relazione, richiedono che l’ente abbia a tal fine, e tra le altre cose, a)
individuato le aree nel cui ambito possono essere commessi i reati e, per
l’effetto, b) abbia previsto specifici protocolli diretti a programmare la
formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da
prevenire.
Da subito in dottrina,
nell’immediatezza della emanazione del decreto, si è discusso della reale
portata e della effettiva estensione del concetto di idoneità,
nonché degli effettivi limiti da attribuire a tale requisito, invocato in
maniera inequivoca dalla norma.
Le perplessità erano legate
alla scelta del legislatore di ricorrere al termine di idoneità, il cui
utilizzo in ambito penalistico è intimamente collegato alla fattispecie del
tentativo di cui all’art. 56 c.p., che per definizione è incompatibile con
l’ipotesi di un delitto consumato.
Il percorso interpretativo più
accreditato, su cui vi è stata diffusa convergenza tra gli interpreti, è offerto
dal medesimo art. 6 del Decreto il quale, al comma 1 lettera c),
subordina la possibilità di applicazione della esimente alla circostanza per cui
il reato sia stato commesso “eludendo fraudolentemente” i Modelli
di organizzazione e gestione, pur adottati ed efficacemente attuati
dall’ente.
Con la specificazione di tale
circostanza (l’elusione fraudolenta) il legislatore ha voluto precisare
che, ai fini della applicabilità -da parte del magistrato- della esimente
processuale, si richiede che il Modello di organizzazione e gestione sia stato
progettato in maniera idonea, e quindi “capace di”
raggiungere l’obiettivo di prevenire la commissione del fatto reato e che, solo
l’elusione fraudolenta dei protocolli specifici richiesti dal comma 2
lettera b), posti a presidio del rischio reato, possa rappresentare un vulnus
accettabile al requisito della idoneità (quindi della capacità di
prevenire) richiesto ai fini dell’applicabilità della esimente, nel solco della
cosiddetta teoria del rischio accettabile.
Sostanzialmente, secondo
questa teoria -ispirata dai principi del risk management-, l’effettiva
attuazione di un Modello che possa definirsi idoneo (ergo, capace
di prevenire) impedirebbe ex se la possibilità che l’evento/reato si
verifichi, atteso che il reato potrebbe verificarsi solo attraverso l’aggiramento
ingannevole (leggasi fraudolenta elusione) del Modello da parte
dell’autore della condotta criminosa.
Conseguentemente, secondo la
teoria del rischio accettabile, l’ente avrebbe l’onere di predisporre ad
attuare tutti i controlli possibili e necessari affinché l’evento reato
non si verifichi se non attraverso una ingannevole elusione dei
protocolli operativi posti a presidio del rischio.
Tale interpretazione è stata
più volte criticata (e forse non a torto) dagli esperti di organizzazione
aziendale- poiché ritenuta eccessivamente onerosa- nel momento in cui pretende
che l’ente, al fine di giovarsi dell’esimente, debba individuare tutte le
possibili modalità attuative delle (ormai numerose) fattispecie criminose
previste dagli artt. 24 e 25 e ss. del Decreto ed i conseguenti protocolli di
mitigazione del rischio di commissione dei medesimi reati, in misura tale che il
Modello di prevenzione risulti esaustivo di tutte le possibili condotte,
anche astrattamente ipotizzabili.
Ed effettivamente, così
argomentando, deve convenirsi che, ove il Modello predisposto dall’ente non
abbia previsto anche una delle possibili (poiché poi in concreto
realizzatasi) modalità attuative di un’ipotesi di reato elencata in decreto, e
questa –appunto- si sia effettivamente verificata, non è revocabile in dubbio
che il Modello progettato da quell’ente non possa ritenersi esaustivo del
requisito della idoneità nei termini voluti dall’art. 6 e dalla
teoria del rischio accettabile, poiché, in tal caso, non si verterebbe in
ipotesi di elusione fraudolenta dei protocolli di mitigazione.
Invero, in tal caso, la
mancata previsione della condotta (in violazione del comma 2
lett. a) -poi effettivamente realizzata dall’autore del reato-, non ha
innescato alcun protocollo finalizzato a mitigarne gli effetti (comma 2 lett.b).
Si verterebbe, dunque, in
ipotesi di assoluta carenza di protocolli idonei alla
mitigazione del rischio, e non già di elusione fraudolenta che, per
definizione, presuppone l’esistenza di un protocollo da eludere.
Il tema, dunque, a nostro
avviso, è quello antico ed efficacemente compendiato dal brocardo latino “ad
impossibilia nemo tenetur”
che, verosimilmente, costituirà il terreno di battaglia giuridico su cui i
difensori dell’ente da un lato, e magistrati dall’altro, fonderanno
reciprocamente, senza possibilità di sintesi, le contrapposte teorie sulla
sussistenza, o meno, della responsabilità dell’ente.
Tale prospettiva, oggi ci
induce ad interrogarci, ricercare ed individuare -ove possibile-, quali siano le
tecniche da utilizzare in concreto al fine di individuare ex ante, e con
sufficiente certezza, le “possibili” modalità attuative delle condotte
criminose (comma 2 lett. a) su cui progettare ed implementare all’interno
dei processi aziendali le attività di linea e di controllo (comma 2 lett. b)
in grado di contrastare quelle possibili modalità attuative del
reato e non altre ulteriori, in maniera tale da limitare la valutazione
ex post del magistrato alla efficacia ed effettività di quei
protocolli, non essendo in discussione la corretta individuazione ex ante,
da parte dell’ente, delle possibili modalità attuative del reato.
2. La Mappatura delle possibili modalità
attuative del rischio reato.
Prima di delineare qualunque
Modello, l’ente deve necessariamente effettuare una mappatura ed una valutazione
dei rischi che essa si trova, ordinariamente e straordinariamente, ad affrontare
nello svolgimento del suo business.
Valutare un rischio vuol dire
in primo luogo analizzare le probabilità che un fatto od un comportamento
possano verificarsi all’interno della azienda, compromettendo la sua capacità
competitiva, la sua redditività od addirittura la sua stessa esistenza.
Ogni organizzazione aziendale
affronta uno specifico rischio reato in relazione al settore di attività che
svolge, alla propria struttura organizzativa ed alla propria cultura aziendale.
Senza soffermarci, in questa
sede, sulle specifiche tecniche di Risk assessment per l’individuazione
del rischio, possiamo brevemente dire che il primo passo che l’incaricato dell’assessment
(Risk manager) dovrà inevitabilmente porre in essere è rappresentato
dall’esame approfondito della organizzazione aziendale, per individuarne le
modalità operative di funzionamento ed i compiti attribuiti alle singole persone
che lavorano nel suo ambito, nonché dall’esame di tutti quei documenti che
riportano informazioni relative alla storia dell’impresa e, soprattutto,
l’eventuale storico di precedenti giudiziari nell’ambito della stessa impresa e
la casistica giudiziaria delle imprese svolgenti il medesimo business.
Orbene, proprio tale ultimo
approfondimento (relativo alla casistica dei precedenti giudiziari)
potrebbe costituire, a nostro modesto avviso, il limite del perimetro della
diligenza richiesta all’ente nella individuazione delle possibili modalità
attuative (comma 2 lettera a) di una fattispecie di reato.
Il paradigma, su cui si fonda
l’assunto, è banalmente il seguente: Se l’ente ha individuato tutte le
possibili modalità attuative di una singola fattispecie criminosa così come
risultanti dalla casistica giurisprudenziale degli ultimi 15/20 anni, può
ragionevolmente ritenersi che l’ente abbia diligentemente individuato ogni
possibile/ probabile modalità attuativa di una fattispecie criminosa nel solco
del principio dell’id quod plerumque accidit
e che ulteriori (e nuove) modalità di attuazione del reato non erano
diligentemente prevedibili da parte dell’ente stesso, in misura tale da
sconfinare oltre il perimetro del prevedibile, nell’ambito della impossibilità
oggettiva di prevedere l’evento, in base al rammentato principio per cui ad
impossibilia nemo tenetur.
La teoria proposta trova un
suo riferimento nella teoria della prognosi postuma teorizzata dalla
dottrina penalistica
secondo cui il giudicante formula sì la propria valutazione dopo la
realizzazione del fatto, ma deve compiere un “viaggio nel passato”, ponendosi
idealmente nella posizione in cui trovava l’agente al momento della attività
criminosa.
3. Il Ruolo delle Associazioni di Categoria.
Il comma 3 del solito art. 6 del Decreto dispone che i
Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le
esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle
Associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della
Giustizia, che di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro
trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
I Modelli, dunque, possono
essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle Associazioni
di categoria. Il rapporto che intercorre fra codici di comportamento e Modelli
Organizzativi e quello di genere e specie. Sono, infatti, i codici, vagliati
dall’autorità Ministeriale, a stabilire le linee direttrici il cui completamento
è affidato alle singole imprese che sulla falsariga dei codici, sono chiamate ad
elaborare modelli organizzativi conformi alla organizzazione della stessa
impresa.
Su tali premesse, pur
condividendo l’assunto secondo cui la conformità dello specifico Modello alle
indicazioni generali del codice di comportamento emanato dalle associazioni non
può che determinare una presunzione semplice di idoneità del singolo modello,
suscettibile di essere superata da una diversa considerazione delle specifiche
esigenze del caso concreto,
riteniamo che le Associazioni di categoria possano essere chiamate svolgere un
ruolo più incisivo nella costruzione dei Modelli, rispetto a quello -pur
importante e lodevole- che sino ad oggi hanno svolto, giungendo ad individuare
-in concreto- tutte le possibili modalità attuative delle fattispecie
criminose mutuate dalla casistica giurisprudenziale, la cui
individuazione sarebbe troppo onerosa per la singola impresa, ma che, più
agevolmente, potrebbe essere svolta nell’ambito di un programma di ricerca
istituzionale, magari certificato, da parte dell’Associazione di categoria.
La mappatura delle possibili
modalità attuative dei reati progettata dall’Associazione di categoria sulla
base delle evidenze risultanti dalla casistica giurisprudenziale dell’ultimo
ventennio, ove ritenuta idonea da parte dell’Autorità Ministeriale, potrebbe
costituire il limite del perimetro delle attività di analisi delle aree di
rischio per le singole imprese, su cui ciascuna, sulla base delle specifiche
caratteristiche, dovrà progettare i relativi protocolli di mitigazione, e sulla
cui effettività ed efficacia potrà concentrarsi il giudizio del
magistrato per la concessione dell’esimente.
Ove la condotta del reato,
invece, dovesse avere caratteristiche nuove rispetto a quelle tipizzabili
secondo la casistica dell’ultimo ventennio, si sconfinerebbe nell’ambito della
impossibilità oggettiva per l’ente di prevederne la commissione, secondo il
principio ad impossibilia nemo tenetur, con conseguente riconoscimento
della esimente.
La verità è che non c’è limite
alla creatività di chi delinque di inventare nuovi modi per aggirare ostacoli e
che, pertanto, la necessità di valutazione ex ante di idoneità del
modello, sia pure limitatamente al requisito di cui alla lettera a) del comma 2
dell’art 6) si pone come un elemento irrinunciabile di un ordinamento che voglia
definirsi garantista.
Compito dell’interprete,
allora, è definire un perimetro per l’imprenditore onesto e socialmente
responsabile che voglia partecipare attivamente alla mission collettiva
della prevenzione del rischio reato, affinché sia incentivato ad adottare un
Modello di prevenzione 231, con la convinzione che questo rappresenti un
opportunità di miglioramento per i propri processi di business e non già
un inutile fardello organizzativo, amministrativo e finanziario, destinato a
risultare vano poiché privo delle più elementari garanzie di efficacia.
Alfieri L.M. Zullino
2]
E’ un brocardo latino che significa.: Ciò che accade più spesso;
o anche: il caso più probabile. Sulla base di tale assunto il
legislatore introduce la presunzione relativa, che inverte l'onere della
prova ma lascia lo spazio alla prova contraria. È detta anche
presunzione semplice (o praesumptiones hominis) e che la legge
lascia al libero apprezzamento del giudice.
Il testo integrale della sentenza
Autorità: Tribunale Lucera
Data: 21 luglio 2009
Numero:
Classificazione
REATI FINANZIARI e
TRIBUTARI (in genere) Elemento psicologico in genere
TRUFFA Profitto
FATTO E DIRITTO
All'esito della istruttoria
dibattimentale, deve ritenersi dimostrata la colpevolezza degli imputati in
ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi C, D ed E. Deve per contro
dichiararsi non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 c.p.p. per il capo A, e
deve prendersi atto che non vi è prova che i fatti ascritti ai capi B ed F
costituiscano reato.
La vicenda oggetto del presente processo si è verificata
nell'ambito di una procedura tesa all'ottenimento di contributi pubblici, ai
sensi della legge 488/1992.
La società "(1)", costituita il
2.3.2001 tra (2), (3) e (4), e il cui amministratore era stato nominato nella
persona di (2), aveva infatti richiesto l'ammissione al ricevimento dei
contributi, con domanda del 28.2.2002, per un programma di investimenti
finalizzato all'ammodernamento della propria unità produttiva ubicata in Rodi
Garganico.
All'esito della istruttoria
svolta, il Ministero delle Attività Produttive ha emesso il D.M. nr. 116993 del
19.7.2002, con il quale ha ammesso la società ai benefici, rilevandone il
collocamento nella posizione nr. 40 della graduatoria regionale ordinaria.
è bene dire subito che l'art. 3,
lett. C, del richiamato decreto, prevedeva che la società beneficiaria operasse
nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie, urbanistiche e di salvaguardia
ambientale, mentre la successiva lettera E prevedeva che la società dimostrasse
-alla data di disponibilità dell'ultima quota del contributo- di aver sostenuto
spese in misura pari almeno a quella necessaria per richiedere la prima quota
del contributo (a pena di revoca dei contributi stessi: art. 3, comma 2 del
D.M.).
Ed è bene altresì osservare che
ai sensi dell'art. 6, comma 2, del richiamato D.M., l'erogazione delle
agevolazioni era subordinata alla presentazione della documentazione idonea a
comprovare l'apporto di capitale proprio fino al raggiungimento di 1.900.000,00
euro, e che per le erogazioni successive alla prima doveva anche essere
comprovato l'avvenuto versamento e/o accantonamento di almeno la metà del
capitale proprio, previsto complessivamente in 1.900.000,00 euro.
A fronte di tanto, secondo la
tesi di accusa sarebbe accaduto che la società contabilizzasse due fatture per
operazioni inesistenti (contestate rispettivamente ai capi F e B), i cui costi
erano poi stati comunicati alla banca concessionaria al fine di conseguire le
somme accordatele; effettuasse un aumento fittizio del capitale sociale, con
versamenti di somme da parte del socio (3), al quale la società le aveva però
interamente restituite; presentasse alla banca concessionaria una falsa perizia
giurata (contestata al capo C), che attestava che le opere eseguite presso la
struttura non necessitavano di concessione o autorizzazione edilizia, ma di
semplice comunicazione, che nella specie era stata inviata, laddove invece per
alcune delle opere sarebbe stato necessario il permesso di costruire e
l'autorizzazione derivante dal vincolo paesaggistico nonché quella connessa al
fatto che le opere erano eseguite nell'ambito del Parco Nazionale del Gargano.
Il complesso di tali attività,
secondo la tesi d'accusa, avrebbe integrato la commissione di artifici e
raggiri, grazie ai quali la società (1) avrebbe illecitamente conseguito
l'ingiusto profitto consistente nel ricevimento di una prima quota di
contributo, e nell'acconto di una seconda quota del contributo (rispettivamente
euro 203.142,00, accreditata il 3.1.2003, ed euro 162.513,60, accreditata il
6.12.2004), profitto ingiusto perché la corretta illustrazione dei dati non
avrebbe consentitol'inserimento della società nella graduatoria ovvero non
avrebbe consentito l'effettiva erogazione delle agevolazioni (capo D).
Nello stesso tempo, il P.M. ha
contestato alla società la violazione dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs.
231/2001, dipendente dal reato sub D, perché la condotta del legale
rappresentante aveva consentito l'indebita acquisizione della somma di euro
365.655,60.
Ciò posto, va premesso che
all'udienza del 2.5.2008 è stata disposta la riunione al presente processo del
capo di imputazione iscritto alla lettera F. Tale fatto era inizialmente
contestato a (2) nel processo nr. 54/07 pendente presso questo Ufficio. La
riunione si è resa necessaria perché il fatto è identico, fatta eccezione per la
aggravante ex art. 61 nr. 2 C.P., che risulta contestata nel solo capo A e non
anche in quello sub F.
Ad ogni modo, per il principio
di cui all'art. 649 c.p.p., e tenuto conto che l'esercizio dell'azione penale è
avvenuto nel processo 54/07 in epoca antecedente rispetto al presente processo
-nr. 151/07- (con decreto del 7.2.2007, rispetto al decreto del 16.05.2007), in
ordine al capo A deve dichiararsi il non doversi procedere, dal momento che il
fatto deve essere giudicato in riferimento al capo F.
Venendo al merito, converrà
dividere l'analisi per ciascuna delle singole questioni che vengono contestate.
1. operazione di aumento del
capitale sociale.
In primo luogo deve allora
parlarsi dell'operazione di aumento di capitale sociale.
Il dato, obiettivo perché
documentale, e premesso che il capitale proprio, come si è visto nel commento al
decreto di ammissione al beneficio, era necessario ai fini della stessa
erogazione del contributo ("L'erogazione delle agevolazioni è subordinata ...":
art. 6, comma 2, D.M.), è nel senso che la società ha deliberato l'aumento del
capitale all'esito dell'assemblea del 22.9.2002.
Sarà il caso di notare che per
l'erogazione a titolo di anticipazione (nel caso in esame il primo accredito di
somme, per euro 203.142,00, risalente al 3.1.2003), non era necessaria la
dimostrazione dell'effettivo e avvenuto versamento e/o dell'accantonamento di
almeno la metà del capitale proprio, previsto in euro 1.900.000,00, perché
l'art. 6, comma 2, seconda alinea, del D.M., richiedeva tale dimostrazione solo
per le erogazioni successive a quella corrisposta a titolo di anticipazione.
Va da sé, quindi, che alla data
di ricevimento della prima erogazione, era sufficiente la delibera di aumento di
capitale sociale, nella quale era previsto il conferimento di euro 1.900.000,00,
che ciascun socio avrebbe dovuto versare in proporzione alla quota di
partecipazione nella società, "allo scopo di confermare il contributo alla
copertura finanziaria dell'investimento ammesso alle agevolazioni previste ai
sensi della legge 488/92" (così nella delibera).
In vista della seconda
erogazione, invece, era necessaria l'effettiva operazione di versamento (cfr. CT
di parte privata dr. B.L.C., pag. 25 e 26 p.v. di fonoregistrazione).
Anche in questo caso il dato,
obiettivo perché documentale, permette di comprendere le esatte modalità con le
quali l'operazione di versamento del capitale, da parte di (3), è stata
effettuata.
La dimostrazione si trae
dall'estratto conto della Banca CARIGE, alla data del 30.6.2004, inviato allo
stesso (3) (nel volume "Indice allegati" il documento in esame è contrassegnato
con l'indicazione "allegato 11").
Ebbene, il 25.5.2004 si verifica
-sul conto di (3)- il versamento in contanti di una somma pari a euro 70.000,00.
A seguire, tale somma viene
movimentata reiteratamente quale B.fico in favore della srl (1), e quale
accredito per B.fico da parte della (1).
In altre parole, la stessa somma
di euro 70.000,00, inizialmente versata da (3) in contanti, presso il proprio
conto corrente, viene B.ficata alla (1), e da questa restituita, con operazioni
che si ripetono uguali nel periodo dal 25.5.2004 al 23.6.2004.
Ed è interessante notare come
guardando l'estratto conto della (1) srl (allegato 9 nel medesimo volume), si
trova corrispondenza rispetto all'estratto conto di (3), nel senso che il conto
riceve la movimentazione mediante i B.fici del predetto, e restituisce le
medesime somme ricevute, fino a quando la somma di euro 70.000,00 viene alla
fine prelevata in contanti, il 23.6.2004.
Se si guarda al libro giornale
della società (allegato 8 del richiamato volume), si ha quindi modo di
constatare come le operazioni siano registrate in entrata quali versamenti in
futuro aumento capitale sociale (il conto "dare" è indicato nella banca Carige,
il conto "avere" è indicato in quello "soci conto aumento futuro capitale
sociale"). In uscita le richiamate operazioni sono indicate come restituzioni ai
soci (il conto "dare" è indicato in "soci conto anticipi infruttuosi", e il
conto "avere" è indicato nella banca Carige), ovvero come restituzioni di
caparre ai germani (2) E (3) (il conto "dare" è indicato in "caparra e
anticipi", e il conto avere è ancora una volta indicato nella banca Carige).
Come si vede, il "conto banca" è
registrato dapprima nella parte "dare" (che secondo le notorie regole della
contabilità indica l'incremento del conto, vale a dire la circostanza per la
quale su quel determinato conto sono state versate delle somme), e poi nella
parte "avere" (che correlativamente indica il prelievo di somme).
E si badi che anche in questo
caso la prima operazione è registrata in entrata, vale a dire quale versamento
nel conto Banca Carige in corrispondenza di un versamento nel conto "soci conto
aumento futuro capitale sociale" (il giorno 25.5.2004), e l'ultima operazione è
registrata in uscita dal conto Banca, in corrispondenza di una restituzione ai
soci nel conto "caparra e anticipi" (il giorno 23.6.2004).
In definitiva, l'esame dei due
estratti conto bancari della società e di (3), in uno all'esame del libro
giornale della (1), dimostra che l'operazione di aumento del capitale sociale è
stata effettuata mediante dodici versamenti successivi di 70.000,00 euro
ciascuno, tutti però originati da un unico versamento in contanti eseguito da
(3) nel suo conto corrente. Tale versamento risulta di volta in volta restituito
dalla società al (3), e da questi nuovamente utilizzato per effettuare il B.fico
successivo alla società, fino al raggiungimento della somma di 840.000,00 euro.
Da ultimo, la somma di euro
70.000,00 che si trovava sul conto della società viene prelevata in contanti il
giorno 23.6.2004 (cfr. estratto conto della società), e registrata come detto
quale restituzione di un anticipo ai germani (2) E (3).
L'illustrazione che si è appena
operata permette di evidenziare alcuni punti, e di trarre un convincimento.
1.1 La prima considerazione.
Il primo punto da evidenziare
consiste in ciò, che l'operazione di aumento di capitale sociale si è
sostanzialmente estrinsecata a partire da un'unica somma in contanti, versata da
(3) nel suo conto corrente, e poi movimentata in entrata e in uscita sul conto
della società e su quello dello stesso (3).
In altre parole, la somma si è
movimentata a partire dal (3), e non dalla società.
A ben guardare, questa evenienza smentisce in radice
l'assunto del consulente di parte privata, dr. B.L.C., a dire del quale i
versamenti del socio (3) erano occorsi in concomitanza con i contestuali
rimborsi che la società eseguiva a favore del socio medesimo (relazione di C.T.,
§ 5 lett. C), nel senso che la società aveva provveduto a sistematica
restituzione di precedenti finanziamenti ottenuti dal socio, e questi aveva
riversato i relativi importi in qualità di apporti di mezzi propri (pag. 22 p.v.
di fonoregistrazione).
Nella tesi difensiva, così come
esplicitata dal richiamato CT, (3) avrebbe provveduto nel tempo ad effettuare
delle anticipazioni in favore della società, che a sua volta avrebbe usato tale
denaro per l'acquisto di beni immobili (pag. 22).
In particolare, (3) avrebbe
anticipato somme per euro 840.000,00, per l'acquisto di beni mobili e immobili
(pag. 28). A quel punto, secondo il richiamato CT, "la società restituisce i
soldi a (3), che il riversa in società a titolo di ... assolve al suo debito in
qualità di socio" (pag. 30 e 33).
Si badi che a specifica domanda
("quindi sostanzialmente il versamento di denaro contante da parte di (3) è
avvenuto dopo che la società gli ha pagato i soldi che lui aveva anticipato per
acquistare questi beni e servizi"), il CT ha risposto affermativamente ("certo":
pag. 30), come pure è avvenuto nel prosieguo dell'esame (pag. 33: domanda "ad un
certo punto la società diventa debitrice nei confronti di (3). La società
estingue questo suo debito di euro 840.000,00 in contanti a (3)" - CT "con
B.fico bancario" - Domanda "su questo ci siamo?" - CT "questo lo dico perché in
materia "contanti" ha un significato diverso" - Domanda "con B.fico bancario gli
restituisce euro 840.000,00 - CT "e con B.fico bancario lui provvede a
versare").
In definitiva, sul punto, e
contrariamente a quanto affermato dal CT dott. B.L.C., non è vero che la società
abbia restituito al socio (3) le somme che aveva ricevuto come anticipazioni o
comunque finanziamenti, e solo dopo (3) abbia versato quanto da lui dovuto per
l'aumento di capitale sociale, perché dai riscontri documentali emerge come sia
stato il (3) a versare per primo una somma, peraltro di soli 70.000,00 euro, e
quindi la società a restituirla, con un movimento ripetuto per 12 volte, fino a
raggiungere l'apparenza di un versamento complessivo di 840.000,00 euro da parte
del socio.
1.2. La seconda considerazione.
La seconda considerazione da
trarre da quanto appena evidenziato, è che in tal modo (3) avrebbe versato,
quale aumento di capitale sociale, addirittura più di quanto gli sarebbe
spettato di versare (lo stesso CT di parte privata ha affermato che la quota di
spettanza del socio di cui è cenno sarebbe dovuta consistere in un terzo di
1.900.000,00 euro: pag. 31).
Si tratta di un aspetto di per
sé non vietato (ad esempio, avrebbe potuto essere che (3) stesse versando anche
parte della quota di altro socio, del quale contestualmente diventava
creditore), ma del quale manca in contabilità qualunque indicazione. D'altra
parte, neppure risulta anche solo allegato che (3) avesse versato somme di
spettanza di altri soci, poichè è mancata in dibattimento qualunque indicazione
relativa al fatto che il predetto fosse diventato creditore degli altri soci per
tale voce.
Si tratta allora di una
giustificazione già di per sé inverosimile, oltre che priva di idonea
dimostrazione, e sulla quale anzi i documenti permettono considerazioni di segno
contrario.
Deve infatti anche evidenziarsi
come seppure il CT di parte privata, che pure ha affermato in dibattimento di
aver potuto verificare che vi fossero documenti giustificativi di spese
sostenute da (3) per 840.000,00 euro (pag. 29), e che ha in particolare fatto
riferimento all'acquisto di beni strumentali, tra i quali un immobile (pag. 29
trascrizione esame in udienza, e penultima pagina della sua relazione), di tali
spese non sia stata fornita alcuna dimostrazione.
In particolare, tale non può essere considerato il
contratto di vendita al quale ha fatto riferimento il richiamato dr. B.L.C. (a
pag. 29 della trascrizione egli ha specificato, a domanda tesa a conoscere se
gli acquisti che avrebbe effettuato (3) per conto della società fossero
documentati con fatture, ha risposto che per l'immobile vi era l'atto di
vendita, e che in generale tali spese erano documentate con fatture e atti
pubblici: domanda "lei ha potuto verificare che i soldi spesi da (3)
ammontassero a 840.000,00 euro?" - risposta "certo" - domanda "tra fatture e
atti pubblici, contratti ed altro?" - risposta "certo"). La lettura di tale
contratto, presente agli atti e datato 15.12.2005, da un lato fa infatti
emergere che (3) non ne era stato parte, e dall'altro lato non dimostra che il
precedente pagamento della somma di euro 550.000,00 (che nell'atto la parte
venditrice dichiara di aver già ricevuto), sia avvenuto ad opera di (3), né che
tale pagamento fosse avvenuto prima delle dodici operazioni da 70.000,00 euro
ciascuna, di cui si è in precedenza parlato.
Non può quindi in alcun modo
ritenersi che l'assunto del CT di parte privata, dr. B.L.C., sia dimostrato alla
stregua di tale documento, e non può conseguentemente accogliersi la sua tesi,
secondo la quale da tale documento si trarrebbe la prova della circostanza per
la quale (3) fosse creditore della società (1).
Anche sotto un ulteriore profilo
le affermazioni del CT di parte privata, dr. B.L.C., non trovano riscontro
documentale. Nel corso del suo esame, egli si è infatti riferito all'immobile di
via Scalo Marittimo, in Rodi Garganico (ndr.: si tratta dell'immobile del quale
si è parlato, acquistato per euro 550.000,00 in data 15.12.2005), spiegando che
per tale immobile, per il quale la società sapeva che non poteva ottenere
contributi, trattandosi di immobile acquistato da familiari, era stato redatto
dapprima un preliminare di vendita e poi un contratto definitivo (pag. 20).
Ebbene, dalla lettura del rogito datato 15.12.2005, invece, si ha modo di
apprendere che per tale bene non era intervenuto un contratto preliminare, bensì
un contratto di comodato, datato 29.1.2002, e registrato a San Severo il
31.1.2002, al nr. 459 (e questa è la evenienza documentale che porta verso
conclusioni contrarie rispetto a quelle invocate dal CT di parte privata).
Infine, il CT dr. B.L.C. ha
parlato di un immobile di sicuro valore, trattandosi di un bene di 653 mq, del
valore indicato (pag. 20).
Non si hanno elementi per
giungere, in ordine al valore, a determinazioni diverse, e tuttavia non può fare
a meno di notarsi come tale immobile, compravenduto da parenti dello stesso (2)
(che il rapporto di parentela vi fosse lo ha affermato il richiamato CT, a pag.
20, come appena ricordato), fosse gravato da ipoteche fino al quinto grado, per
somme di euro 2.500.000,00 la prima, di euro 150.000,00 la seconda, di euro
3.250.000,00 la terza, di euro 150.000,00 la quarta (per la quinta non è
indicato il valore, ma solo richiamato il contratto ad essa relativa).
1.3. La terza considerazione.
D'altra parte, nei bilanci non
vi è traccia di debiti della stessa società nei confronti dei soci, in misura
tale da giustificare l'assunto del CT di parte privata.
In particolare, nel bilancio al
31.12.2002 è riportato un debito verso soci (soci conto finanziamenti
infruttuosi) per euro 372.529,70.
Nel bilancio al 31.12.2003 è
riportata la voce di versamenti di soci in conto aumento capitale sociale, per
euro 329.519,76, ma non sono più riportati debiti verso soci, come nel bilancio
precedente.
Da ciò dovrebbe conseguire che i
versamenti del socio (3), non essendo riportati debiti verso soci al 31.12.2003,
dovrebbero essere stati effettuati nel periodo dall'1.1.2004 alla data della
prima movimentazione di cui ai dodici B.fici da 70.000,00 euro ciascuno, di fine
maggio 2004. E che quindi a tale data di fine maggio 2004 sarebbe poi avvenuta
la restituzione.
E tuttavia, si ribadisce, di
tali versamenti, nel periodo indicato, non è stata fornita alcuna dimostrazione
effettiva, non essendo sufficiente il richiamo all'atto di compravendita in
precedenza indicato, né alle non meglio specificate fatture di acquisto, alle
quali ha fatto riferimento il CT di parte privata.
1.4 La quarta considerazione.
Continuando l'esame della
operazione che qui interessa, deve poi dirsi che se anche fosse stato effettivo
il debito della società verso il socio (3), nella misura indicata dal CT dr.
B.L.C., l'operazione di versamento dei dodici B.fici bancari non avrebbe
comunque avuto alcuna ragione giustificativa.
Come appare evidente, in tale
caso sarebbe stato sufficiente eliminare contabilmente il debito della società
verso il socio, con contestuale "giro" di tale voce nel conto destinato al
futuro aumento di capitale sociale.
Allo scopo, infatti, l'effetto dimostrativo, nei
confronti degli Enti preposti alla gestione della procedura, sarebbe stato lo
stesso, poiché il valore del capitale proprio sarebbe corrisposto, infine, a
quello necessario per ottenere le contribuzioni.
Sotto il profilo dimostrativo,
sarebbe stata sufficiente una perizia, che avesse attestato la veridicità dei
debiti della società verso i soci, e quindi la veridicità di una operazione che
avesse eliminato i debiti, con contestuale aumento del capitale, nella forma
dell'acquisizione degli immobili e dei mobili che -secondo il CT di parte
privata- (3) avrebbe acquistato per conto della società (di tale possibilità
contabile dà conto lo stesso dr. B.L.C., a pag. 22 della trascrizione del suo
esame).
Ma tale modalità di operazione,
del tutto semplice e lineare, non è stata adottata, avendo la società preferito
porre in essere la diversa -e ben più complessa- operazione costituita dai
dodici B.fici bancari dei quali si è parlato (della quale, è bene evidenziarlo,
il maresciallo B. ha riferito che la banca che aveva gestito l'operazione era
stata posta a conoscenza solo parzialmente, avendo avuto notizia solo dei B.fici
ricevuti, e non anche delle restituzioni effettuate: cfr. pag. 27 della
trascrizione dell'esame dell'indicato teste).
Ed in questo senso è agevole
anche rilevare che la procedura indicata (dell'eliminazione dei debiti verso il
socio con contestuale aumento di capitale sociale) non poteva in ogni caso
essere effettuata, poiché l'immobile, che in ultima analisi avrebbe dovuto
costituire l'oggetto dell'apporto di mezzi propri, è stato addirittura
acquistato soltanto nel 2005, vale a dire ben dopo l'operazione che doveva
dimostrare l'avvenuto aumento di capitale sociale. Nel corso degli anni
precedenti, a tutto voler concedere, la società aveva infatti stipulato un
semplice contratto di comodato, che certo in bilancio non poteva comportare
l'iscrizione del bene, e men che meno con il valore di cui si è detto, né poteva
di conseguenza giustificare la contabilizzazione di un debito della società
verso il socio (3).
Si badi che mancando nella
specie un contratto preliminare di compravendita, che giustificasse formalmente
il versamento di somme da (3) verso i danti causa dell'immobile di via Scalo
Marittimo, nell'interesse della società, ed essendo stato realizzato in
precedenza il solo comodato di tale immobile, ove anche fosse vero che l'importo
a costoro fosse stato erogato da (3), in ogni caso ciò non avrebbe potuto avere
rilievo al fine di dimostrare un debito della società verso il socio di cui è
cenno.
Fino alla data di stipula
dell'atto di compravendita, infatti, eventuali somme versate da (3) ai danti
causa dell'immobile di via Scalo Marittimo, non avrebbero potuto essere
formalmente imputate a vantaggio della (1), mancando atti -diversi dal comodato-
che mettessero in relazione la (1) con i danti causa di tale immobile.
Non a caso, sul punto, al
31.12.2003 non vi erano debiti della società verso i soci risultanti dal
bilancio, come si è avuto modo di indicare in precedenza.
E questo impediva, in ogni caso,
di offrire dimostrazione dell'aumento di capitale sociale, mediante il
contestuale abbattimento di pretesi finanziamenti da parte di (3), perché le
eventuali erogazioni di denaro da parte di quest'ultimo, a tutto voler
concedere, non potevano essere imputate a vantaggio della società (1).
1.5 La conclusione relativa
all'operazione di aumento del capitale sociale.
Ad ogni modo, ciò che in
definitiva emerge è che la dimostrazione della esistenza dell'invocato debito
della (1) verso (3), per scelta della stessa società, è mancata in due diverse
circostanze.
Dapprima è mancata nella
presentazione della documentazione alla società bancaria che si occupava della
pratica di erogazione del contributo (in quanto è stata adottata la diversa
procedura di aumento del capitale sociale oggetto di contestazione, e non quella
del "giro" dal conto debito versi soci al conto aumento capitale sociale, con
contestuale perizia a dimostrazione della veridicità del debito).
E quindi è mancata in questa
sede.
Ove si consideri che per contro il P.M. ha dimostrato le
concrete modalità di effettuazione della richiamata operazione, con un'unica
somma di denaro di 70.000,00 euro che mediante dodici operazioni successive (a
partire dalla prima, eseguita con un versamento effettuato in contanti sul conto
corrente di (3)) ha permesso di far apparire in favore della società (1) un
versamento in conto capitale di ben 840.000,00 euro, ed ove si consideri che a
fronte di tanto gli odierni imputati non hanno fornito alcuna valida
dimostrazione contraria, essendosi limitati ad addurre una possibile
ricostruzione alternativa priva però di adeguati riscontri, non vi è dubbio che
l'intera operazione debba essere considerata come artificiosa.
A conclusione di quanto fin qui
detto, deve allora dirsi che dalle specifiche modalità di versamento effettuate,
e dalla mancanza di idonea dimostrazione di segno contrario, si trae il
convincimento per il quale l'intera operazione sia stata preordinata a simulare
un apporto di capitali propri in misura pari a 840.000,00 euro, da parte di (3),
che in effetti non vi è mai stato.
Quello che si è verificato è
invece un artificio, a mezzo del quale la (1) è riuscita a dare la dimostrazione
cartolare di aver ricevuto somme per complessivi euro 840.000,00, per aumento di
capitale sociale, che però non ha mai effettivamente ricevuto. Anche l'unica
somma effettivamente movimentata, pari a 70.000,00 euro, è infatti da ultimo
stata prelevata in contanti sul conto della stessa (1), con contabilizzazione
nel libro giornale quale restituzione ai germani (2) E (3) di anticipazioni
precedenti.
2. La falsa perizia.
Il secondo aspetto che deve
verificarsi attiene alla condotta contestata sub C, laddove si ipotizza che
l'ing. (4) abbia falsamente dichiarato, nella perizia stragiudiziale giurata
presso la Cancelleria del Tribunale di Lucera, sezione di Rodi Garganico, in
data 2.8.2004 (cfr. allegato 18 nel volume "indice allegati"), che per le opere
eseguite presso la società "(1)", e relative al progetto ammesso al contributo,
non occorressero concessione o autorizzazione edilizia.
Secondo il P.M., tale
dichiarazione sarebbe falsa, perché erano state eseguite anche opere esterne
(tre balconi e diversi muri di contenimento), che necessitavano del permesso di
costruire e delle autorizzazioni paesaggistiche e dell'Ente Parco Nazionale del
Gargano.
2.1 Premesse giuridiche.
Prima di affrontare il merito
della questione che qui interessa, converrà operare una breve premessa giuridica
in ordine agli istituti che vengono all'attenzione.
Intanto è opportuno chiarire che
la perizia stragiudiziale, oggetto di giuramento avanti al Cancelliere,
rappresenta propriamente un atto pubblico di rilievo ai sensi dell'art. 483 C.P.
Quindi va subito detto essere
noto che l'espressione di un giudizio non integri una ipotesi di falso (Cass.,
sez. V, nr. 9203 del 15.6.1982, Marasca, Rv 155575).
E tuttavia non può sottacersi
che occorre guardare, nell'ambito della dichiarazione, ad un ulteriore aspetto
che della stessa rappresenta la premessa. In altre parole, se il giudizio non è
suscettibile di essere tacciato come falso, ben potrebbe essere che esso venga
ad essere fondato su circostanze di fatto che -esse sì- potrebbero essere
falsamente rappresentate.
Va da sé, in tale evenienza, che
il momento della falsità viene ad essere anticipato, non al giudizio, ma alla
percezione fattuale che il soggetto ponga a base della propria valutazione (in
tema cfr. Cass., sez. V, nr. 6244 del 14.1.2004, P.M. in proc. Bongioanini, Rv
228076; sez. V, nr. 12108 del 9.7.1987, Maggesano, Rv 177156 proprio in tema di
perizia giurata stragiudiziale).
2.2. La dichiarazione contenuta
nella perizia giurata stragiudiziale che qui interessa.
Ebbene, nel caso in esame la
dichiarazione dell'ing. (4) si basa su un enunciato fattuale che non trova
corrispondenza nella realtà effettiva.
Egli ha infatti riferito il suo
giudizio di valore -di per sé altrimenti insindacabile nel senso che qui
interessa- su una premessa che invece deve essere sindacata, e che non può dirsi
veridica.
In particolare egli si è
limitato ad affermare che le opere murarie di ristrutturazione, realizzate nei
locali dove la società svolge l'attività, non necessitavano di concessione o
autorizzazione edilizia, perché si sarebbe trattato di opere interne.
Tale affermazione è di per sé
del tutto veridica, poichè è principio pacifico che per le opere interne non sia
necessario il permesso di costruire.
E tuttavia tale affermazione ha
completamente omesso di evidenziare che tra le opere presenti sui luoghi ve ne
erano anche di ulteriori e diverse, che avrebbero invece necessitato certamente
del permesso di costruire.
Ci si riferisce ai muri di
contenimento (Cass., sez. III, nr. 35898 del 14.5.2008, Russo e altro, Rv
241075), e ai balconi (Cass., sez. III, nr. 5331 del 3.3.1992, Staiano, Rv
189968).
Come appare evidente, nel caso
in esame non è allora in discussione l'affermazione dell'ing. (4), a dire del
quale per le opere da lui indicate non occorresse il permesso di costruire, ma
sono in discussione le omissioni dell'ing. (4), nella parte in cui egli non ha
indicato l'esistenza di opere, che invece avrebbero necessitato non solo del
permesso di costruire, ma anche del nulla osta paesaggistico, dal momento che
l'intero territorio del comune di Rodi Garganico è sottoposto a vincolo
paesaggistico (cfr. DD.MM. 15.4.1975 -in G.U. 27.9.1975 nr. 258; 1.8.1985 -in
G.U. nr. 30 del 6.2.1986; 16.2.1987 -in G.U. 8.7.1989 nr. 158, e cfr. teste DI
MONTE, pag. 69), e le modifiche dei luoghi, con opere come quelle della specie,
sono sottoposte al previo assenso dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.
Gli effetti della omissione non
sono di poco momento.
Come si è rilevato fin
dall'inizio, il D.M. di concessione del contributo prevedeva l'onere di
uniformare la condotta della società al rispetto della normativa urbanistica e
paesaggistica.
E la perizia giurata che viene
all'attenzione è stata sicuramente portata a conoscenza della banca che curava
l'istruttoria del contributo, nell'ambito della presentazione dello status
finale degli investimenti (teste M., pag. 8), perché ai fini della pratica di
contributo, non era sufficiente che i lavori fossero stati eseguiti, ma anche
che lo fossero stati con le dovute autorizzazioni (teste M., pag. 16, a
sostanziale conferma di quanto stabilito nel D.M.).
In particolare, e posto che il
collaudo delle opere avviene in epoca successiva al versamento del contributo
(teste M., pag. 16), ai fini della erogazione, e salva la proposta di revoca del
contributo nel frattempo erogato, ove all'esito del collaudo si riscontrassero
delle irregolarità, la banca che cura l'istruttoria basa il versamento sulla
perizia giurata relativa alle opere stesse (teste M., pag. 17 e 18).
Si badi che nel caso in esame,
la perizia è stata portata all'attenzione della banca prima della erogazione
della seconda somma, che in assenza della perizia stessa non avrebbe potuto
essere concessa (teste M., pag. 18).
2.3 Le opere effettivamente
eseguite.
Quanto alle opere eseguite, il
teste B. ha riferito, tra le altre e per quanto qui di interesse, di un muro di
cinta (pag. 36), con funzioni di contenimento, dal momento che era stato
realizzato in corrispondenza di un punto scosceso, all'interno della proprietà e
non a delimitazione della stessa ("no, diciamo, perché sopra che tutta quella
parte scoscesa di roccia": pag. 37) -ciò che è di rilievo ai fini di quanto
indicato da Cass., sez. III, nr. 6906 del 12.6.1997, Sessa Rosalia, Rv 208678.
E ha riferito altresì di tre
balconi (pag. 39), sui quali ha riferito anche il teste G., già amministratore
della struttura alberghiera fino al 2001 (pag. 66), che ha affermato come i tre
balconi in esame si collocavano in corrispondenza di tre aggetti già in
precedenza edificati, e sui quali erano posizionati tre bagni in corrispondenza
di altrettante stanze (il teste ha chiarito che le tre stanze erano piccole, e
quindi erano state già in precedenza dotate di servizi esterni, sicché a suo
modo di vedere i tre balconi dovevano aver occupato uno spazio esterno ulteriore
rispetto a quello occupato dai bagni).
Si badi che il teste G. ha
altresì parlato della esistenza dei muri di contenimento, realizzati sicuramente
dopo il 2001 perché in precedenza ha affermato che non erano esistenti (pag.
68).
2.4. L'epoca di realizzazione di
tali opere.
Resta da vedere quando le opere
che qui interessano sono state eseguite, al fine di comprendere se al momento
della redazione della perizia da parte dell'ing. (4) esse fossero visibili.
Dal teste (5) si è appreso che
sui luoghi avevano prestato attività lavorativa anche operai dipendenti
dall'impresa edile (6) (pag. 4). Analoga dichiarazione ha reso il teste MA.
(pag. 9), come pure il teste ATTANASIO (pag. 12).
I lavori che sarebbero stati
eseguiti dalla ditta (6) (oggetto di fattura contestata come inesistente al capo
F, e sulla quale quindi si tornerà in seguito), sono documentati dalla fattura
nr. 23 del 31.10.2003 (la cui copia è prodotta agli atti, come allegato 28 al
volume "indice allegati").
Ebbene, tale fattura fa
riferimento, tra le altre cose, ad un muro di sostegno in cemento armato, del
valore di 40.000,00 euro.
Da un punto di vista di fatto,
la difesa ha fornito ampia dimostrazione della effettività fattuale dei lavori
compendiati nella fattura di cui è cenno.
Che operai in astratto
riconducibili alla ditta citata abbiano lavorato sui luoghi, come detto, lo
hanno confermato ben tre testi della difesa, e che lavori -in generale- fossero
stati eseguiti nell'ambito della struttura alberghiera, lo ha dichiarato la
teste M. a specifica domanda dell'avv.to GALULLO (pag. 9); il maresciallo B.
(che ha parlato della esistenza di opere consistenti: pag. 35 e poi ancora 43,
ove ha affermato che della richiamata fattura potevano dirsi eseguiti anche
tutti i lavori); il teste G. (che ha parlato di una struttura che aveva subito
una sostanziale trasformazione: pag. 59); il teste D. C. (che ha a sua volta
riferito che nel corso del suo sopralluogo aveva riscontrato la presenza di
lavori: pag. 13); il teste G., che ha eseguito una perizia per conto di (2),
nella quale ha dato atto della esistenza, tra gli altri lavori, di un muro di
sostegno in cemento armato lungo una rampa di 16 mt. (si tratta della perizia
asseverata presso la Cancelleria del Tribunale di Lucera, sezione distaccata di
Rodi Garganico, il 18.9.2006).
Alla stregua di tanto, deve
allora convenirsi che i lavori indicati nella richiamata fattura, non importa in
questo momento stabilire da parte di chi, siano stati effettuati, e poi per
l'appunto fatturati il 31.10.2003.
è di interesse segnalare che
proprio l'arch. G., in una perizia successiva datata 2.10.2008, e prodotta al
fascicolo del dibattimento, ha specificato che i lavori predetti erano stati
tutti eseguiti prima del 31.10.2003 (ciò che ha confermato anche nel corso del
suo esame, a pag. 14 della trascrizione), come d'altra parte si evince anche dal
fatto che la fattura della ditta (6)era proprio del 31.10.2003.
Deve allora concludersi che
effettivamente i lavori di cui alla fattura apparentemente emessa dalla ditta
(6), siano stati eseguiti, e lo siano stati prima del 31.10.2003.
2.5 Conclusioni sul capo C.
Così stando le cose, non vi è
allora dubbio in ordine al fatto che all'epoca dello svolgimento del suo
incarico, l'ing. (4) fosse certamente in condizioni di specificare l'esistenza
del richiamato muro di contenimento, di 16 mt.
Egli non lo ha invece indicato
tra le opere eseguite, essendosi limitato a riferirsi ad opere interne.
Posto che per l'esecuzione del
muro di contenimento, ciò che è sufficiente nel caso in esame, erano necessari
il permesso di costruire e il nulla osta paesaggistico, e che nel caso in esame
nessuno di tali atti era stato richiesto ed ottenuto, va da sé che l'omissione
da parte dell'ing. (4) non è stata casuale, ma necessaria ad evitare
l'attestazione, da parte sua, per la quale le opere realizzate non erano state
eseguite nel rispetto della normativa urbanistica e paesaggistica.
Le giustificazioni addotte dal
tecnico non appaiono poi idonee ad elidere gli elementi a suo carico.
In effetti, egli ha spiegato la
sua attestazione facendo riferimento ai soli lavori che egli aveva
contabilizzato negli stati di avanzamento (pag. 6).
Ma è proprio tale attestazione
parziale che non si giustifica.
Nella redazione della sua
perizia, che faceva espresso riferimento al D.M. di concessione del contributo,
egli non era chiamato a dare conto dei soli lavori da lui contabilizzati, ma di
tutti i lavori eseguiti.
Posto che il 19.7.2004, data
nella quale egli ha attestato di aver eseguito il sopralluogo, i lavori relativi
al muro di contenimento erano già eseguiti, egli aveva quindi il dovere di
inserirli nella perizia (e si badi che secondo (2), l'incarico conferito era
quello di redigere una perizia che indicasse lo stato dei lavori eseguiti: pag.
18, ciò che avrebbe dovuto portare alla indicazione di tutti i lavori eseguiti,
e non solo di quelli che non necessitavano di permesso di costruire e nulla osta
paesaggistico).
Non averlo fatto, stante la
mancanza per tale lavoro degli atti di assenso amministrativi, si giustifica
solo nell'ottica di voler evitare l'affermazione di irregolarità del lavori, ciò
che avrebbe comportato la revoca del contributo (art. 3 comma 2 del D.M.).
Ed è in ciò che deve ritenersi
integrato il falso nella perizia, vale a dire nella parte in cui si è omesso il
riferimento ad opere che il tecnico era tenuto ad evidenziare, ma che per una
chiara scelta egli ha -per l'appunto- evitato di citare, al fine di evitare la
perdita dei benefici.
Tale reato, peraltro, deve
essere ravvisato anche in capo a (2), amministratore della (1), stante la chiara
ed e
vidente partecipazione alla
decisione che qui interessa.
Si badi che non può affatto
ritenersi che manchi la prova della partecipazione del (2) alla condotta del
(4), poiché tale prova è assolutamente implicita nelle considerazioni che si
sono appena svolte.
L'omissione da parte dell'ing.
(4), come appare evidente, era direttamente finalizzata a favorire l'iniziativa
del (2), ed è quindi del tutto logico e ragionevole desumere da ciò la piena
partecipazione di quest'ultimo alla condotta del tecnico.
D'altra parte, è anche chiaro
che il (4) non avrebbe avuto alcun interesse proprio a celare la circostanza
fattuale che si è appena illustrata, posto che l'unico soggetto individuabile,
in virtù del principio del cui prodest, quale diretto beneficiario della
richiamata condotta, era propriamente il (2), nella sua qualità.
In conclusione, deve convenirsi
che la perizia stragiudiziale redatta dall'ing. (4) sia effettivamente falsa,
nella parte in cui ha omesso di citare tutte le opere eseguite, e in particolare
il muro di contenimento che invece avrebbe necessitato di permesso di costruire
e di nulla osta paesaggistico, che non erano mai stati richiesti né, ovviamente,
ottenuti.
E deve anche convenirsi che di
tale condotta devono rispondere, in concorso tra di loro, sia il (4) e sia (2).
Del reato in argomento è
integrato l'elemento oggettivo, essendosi verificata una falsa attestazione, da
parte dell'ing. (4), in concorso per quanto detto con (2), nell'ambito di una
perizia stragiudiziale, giurata avanti al Cancelliere del Tribunale di Lucera,
sezione distaccata di Rodi Garganico, quindi avanti ad un Pubblico Ufficiale.
E del reato in argomento è
integrato anche l'elemento soggettivo, sia perchè è di intuitiva evidenza, e non
poteva essere ignorato dagli imputati che qui interessano, che dichiarare il
falso in un atto avanti ad un Pubblico Ufficiale, integri una specifica
violazione di una norma penale, e sia perché la condotta dei due imputati appare
del tutto volontaria e cosciente, e anzi preordinata alla predisposizione di un
atto funzionale all'ottenimento dei contributi pubblici.
Il reato in argomento è pertanto
pienamente integrato in tutti i suoi elementi costitutivi.
3. La fattura emessa dalla ditta
(6).
Il terzo aspetto che deve essere
esaminato, attiene alla fattura emessa dalla ditta (6).
In via generale, la
dimostrazione della spesa era necessaria ai fini della erogazione del contributo
(D.M., art. 3, commi 1, lett. D, e 2; teste M., pag. 9: "allora, noi abbiamo
erogato il contributo quando è stata presentata la documentazione finale di
spesa").
Nello specifico del reato che
qui interessa, è bene evidenziare, in via preliminare, che per operazioni
inesistenti -ai fini penali- devono intendersi allo stesso modo sia le fatture
oggettivamente inesistenti (per le quali le opere non sono state realizzate), e
sia quelle soggettivamente inesistenti (per le quali sono i soggetti indicati
nei documenti ad essere diversi da quelli che si siano effettivamente resi parti
delle operazioni).
Nel caso di specie la
contestazione si presta ad ambedue le letture, perché non vi è alcuna
specificazione che ne imponga la lettura in un senso piuttosto che nell'altro.
Deve anche ribadirsi, a questo
punto, quanto già in precedenza chiarito.
Ci si riferisce al fatto che non
vi sono elementi per affermare che le opere indicate nella fattura che qui ci
occupa non siano state effettivamente realizzate, ed anzi emerge -alla stregua
di tutti gli elementi probatori richiamati- che tali opere siano state
effettivamente eseguite.
Allo scopo, deve partirsi dalla
indicazione del maresciallo B., che ha chiarito come a loro modo di vedere la
fattura in esame fosse soggettivamente inesistente (pag. 43).
Deve poi richiamarsi quanto
affermato proprio dal (6), esaminato quale imputato in procedimento
probatoriamente collegato, che ha escluso di aver emesso o anche solo firmato la
fattura di cui è cenno (pag. 46). Al riguardo, va altresì richiamato quanto
dichiarato dal (6)nel diverso processo 54/07 RGT pendente presso questo Ufficio,
in cui il predetto è a sua volta imputato, e nel quale ha affermato, quanto alla
fattura che qui interessa, che poteva essere che la firma fosse la sua, pur se
in ogni caso escludeva che avesse apposto la firma quando il foglio era
compilato così come si vedeva (pag. 33 e 34). Vi è una incongruenza nelle due
dichiarazioni del (6), perché nel presente processo ha escluso che la firma
fosse la sua, mentre nell'altro processo ha dichiarato di pensare che la firma
fosse la sua, ma si tratta di una incongruenza che non vale a privare di
credibilità le dichiarazioni dello stesso, perché in ogni caso vi è che egli ha
affermato di non aver eseguito i lavori presso la società (1), e non vi è alcuna
acquisizione probatoria di segno contrario, che permetta di stabilire una
relazione tra i lavori in esame e il (6).
Ad ogni modo, quest'ultimo ha
anche affermato che nella gestione della ditta era affiancato da tale (7), che
aveva un duplicato del timbro della ditta (pag. 47); che poteva darsi che la
fattura nr. 23 fosse stata emessa proprio dal (7), a sua insaputa (pag. 48); che
il (7) si occupava anche di reclutare gli operai (pag. 48).
Sennonché, tali emergenze non
sono sufficienti per affermare che il (7) agisse sempre e comunque in nome e per
conto della ditta (6).
Il (6)ha infatti chiarito che a
volte il (7) gli presentava dei contratti, per lavori che aveva preso, ma ha
anche aggiunto che non sapeva dire se il (7) avesse svolto lavori a sua insaputa
(nel senso che dei contratti che stipulava il (7), egli era a conoscenza solo di
quelli che poi eseguiva lui stesso: pag. 50 e poi 51, ove ha ribadito che non
sapeva di lavori eventualmente svolti dal (7) in proprio con il nominativo della
ditta (6); analogamente il (6)ha risposto nel processo 54/07, a pag. 51 e 52).
Così stando le cose, e dovendosi
prendere atto che i lavori documentati nella fattura nr. 23 emessa
apparentemente dalla ditta (6) sono stati effettivamente svolti, deve non di
meno convenirsi che essi non sono stati eseguiti nell'ambito di operatività
della ditta in esame.
Non è importante che il (7) a
volte stipulasse contratti le cui opere venivano svolte dalla ditta (6), perché
ciò che conta è che a fronte della negazione dello stesso (6)di aver partecipato
agli specifici lavori che qui interessano, la circostanza che li abbia
eventualmente svolti il (7), e che questi partecipasse di fatto alla gestione
della ditta del (6), non vale a ricondurre a quest'ultimo l'esecuzione dei
lavori.
Sul punto, la conclusione alla
quale si perviene è necessitata per il fatto che il (7), esaminato nel presente
processo, si è avvalso della facoltà di non rispondere.
Ed è altresì necessitata perché,
si ribadisce, a fronte della negazione opposta dal (6), non vi sono elementi per
affermare che il (7) abbia svolto i lavori di cui alla fattura, nell'ambito
effettivo della ditta (6), piuttosto che in maniera autonoma.
Ovviamente, la tesi della difesa
non può essere accolta per il solo fatto che il (7) fosse uso a partecipare alla
gestione della ditta (6), come ammesso anche da quest'ultimo.
Si tratta di un aspetto che non
escluderebbe, in mancanza di prove specifiche, l'ipotesi per la quale il (7)
organizzasse anche in proprio prestazioni di lavori edili, con propri operai e
in maniera del tutto autonoma rispetto al (6), del quale potrebbe aver sfruttato
illecitamente il duplicato del timbro al fine di evitare obbligazioni tributarie
a proprio nome (si badi che nel diverso processo 54/07, già in precedenza
richiamato, a carico tra gli altri anche del (6), e nel quale questi è stato
esaminato, con verbale del quale è stata disposta l'acquisizione nel presente
processo, il (6)aveva dichiarato che gli operai che assumeva il (7) erano poi
comunque formalmente assunti da lui stesso, perché il titolare della ditta era
lui e il (7) non poteva procedere ad assunzioni -pag. 22-, ciò che conferma che
anche le assunzioni del (7), quando effettivamente relative alla ditta (6),
erano note a quest'ultimo).
Ad ogni modo, e ferma
l'inesistenza soggettiva dell'operazione, deve in ogni caso escludersi rilievo,
ai fini della integrazione del reato contestato sub F, al fatto che la fattura
non sia soggettivamente valida.
In effetti, ai sensi dell'art. 2
del D.Lgs. 74/2000, il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti
richiede la finalità di conseguire una evasione delle imposte sui redditi o sul
valore aggiunto.
Dovendosi ammettere che nel caso
di specie le operazioni ricondotte fittiziamente alla ditta (6) siano in realtà
state effettuate, non residua spazio per la sussistenza dell'elemento soggettivo
del reato in argomento (e in tema cfr. Trib. Milano, 21.12.2000, in Foro
Ambrosiano, 2001, 262; Trib. Pinerolo, 7.3.2001, in Dir. pen. e proc., 2001,
1411; GIP Milano, 8.6.2000, in Foro Ambrosiano, 2000, 389), dal momento che il
costo annotato in contabilità dalla (1), e poi confluito nelle dichiarazioni, è
un costo che non può dirsi fittizio, e nessuna evasione può essere stata
perseguita mediante l'indicazione del costo medesimo.
Per il reato sub F, in
definitiva, (2) deve essere assolto perché il fatto non costituisce reato.
4. La fattura emessa dalla ditta
(8).
Anche per la fattura che qui
interessa valgono le medesime considerazioni che si sono in precedenza proposte.
Nella specie, (2) ha ancora una
volta spiegato che i rapporti erano stati da lui tenuti non con l'amministratore
della ditta richiamata, bensì con il padre di questi (pag. 20).
Ciò non toglie che C.M.,
amministratore della ditta, nel corso del suo esame abbia negato di aver emesso
la fattura oggetto di contestazione, peraltro diversa anche nella forma grafica
rispetto a quelle che la sua ditta emetteva (pag. 5).
Egli ha anche negato di aver mai
ricevuto assegni intestati al padre (domanda: "il signor (2) non ha mai in
particolare effettuato dei pagamenti per prestazioni ricevute dalla (8), con
assegni a favore di suo padre?" - risposta: "che io mi ricordo no": pag. 7).
Egli ha infine negato di aver
sottoscritto la fattura a titolo di quietanza, e neppure ha riconosciuto il
timbro apposto sulla fattura medesima (pag. 8).
Alla stregua di tanto, non può
dubitarsi del fatto che la fattura che qui interessa, la nr. 9 del 12.5.2004,
dell'importo complessivo di euro 48.000,00, emessa nei confronti della srl (1),
ed apparentemente riconducibile alla ditta (8), sia una fattura per operazioni
inesistenti dal punto di vista soggettivo.
Anche in questo caso, tuttavia,
non può dirsi che la prestazione indicata in fattura non sia stata
effettivamente eseguita, tenuto conto delle indicazioni in ordine alla presenza
di opere che hanno fornito i testi esaminati e che in precedenza si sono
richiamati.
Anche nel caso della
contestazione sub B, pertanto, (2) deve essere assolto perché il fatto non
costituisce reato.
5. Conclusioni in ordine ai capi
di imputazione C e D.
Passando alle valutazioni
conclusive in ordine ai capi di imputazione indicati, deve intanto dirsi che non
è rilevante, ai fini del reato di truffa di cui all'art. 640-bis C.P., che i
costi delle due fatture richiamate siano effettivamente stati sostenuti. In ogni
caso infatti restano da valutare le ulteriori e diverse condotte utilizzate al
fine di percepire indebitamente le erogazioni previste dalla legge 488/1992.
Ed in questo senso la falsa
perizia e la falsa operazione di aumento del capitale sociale, rappresentano
momenti assolutamente essenziali nella condotta truffaldina, essendo esse state
di assoluto rilievo al fine di ottenere le erogazioni dei contributi discendenti
dal D.M. di ammissione ai benefici indicati.
Va infatti ribadito che la
erogazione dei contributi era subordinata al rispetto della normativa
urbanistica e paesaggistica nella esecuzione dei lavori edili, e all'effettivo
apporto di mezzi propri al capitale della società ammessa al beneficio.
Le condotte richiamate sono
state allora tutte funzionali ad ottenere l'erogazione dei contributi da parte
dello Stato, e a non subire la revoca del beneficio, che sarebbe certamente
conseguita nella situazione reale della società (1).
Ciò integra quindi anche il
delitto sub D.
Di tale reato vi è infatti
l'utilizzo di artifici (quelli appena richiamati), e l'induzione in errore della
società incaricata di eseguire l'istruttoria.
Vi è parimenti il profitto
ingiusto ottenuto dalla (1), nel senso di profitto che la sua reale situazione
non le avrebbe consentito di ottenere, e l'ingiusto danno patito sia
dall'erario, e sia dai soggetti che avrebbero avuto titolo ad ottenere i
richiamati benefici, e che invece sono stati esclusi dalla graduatoria del bando
di cui alla legge 488/1992, per effetto della condotta illecita della (1).
Del reato sub D deve rispondere
in primo luogo (2), amministratore della società.
Questi si è occupato delle
domande, ma anche di commissionare la perizia all'ing. (4), e di tenere i
contatti per l'esecuzione dei lavori eseguiti a nome della ditta (6), e a suo
dire con il padre del C. M., della (8).
Quale amministratore della
società deve poi personalmente rispondere delle operazioni di fittizio aumento
del capitale sociale, registrate nella contabilità della (1), e realizzatesi
anche mediante dodici operazioni eseguite sul conto della medesima società (in
undici casi operazioni di B.fico verso il conto di (2), e in un caso operazione
di prelievo in contanti).
(3), socio della società e
autore delle operazioni di fittizio aumento del capitale sociale, ha dato sicura
mostra di piena condivisione della condotta, e anzi di sicura partecipazione
alla stessa.
Quanto al (4), la redazione
della falsa perizia, nel senso che si è in precedenza indicato, evidenzia anche
in capo allo stesso la piena condivisione della condotta e della sua
finalizzazione verso l'ottenimento dei profitti illeciti. Si è infatti trattato
di una perizia orientata ad evidenziare esclusivamente circostanze di fatto
favorevoli alla società (1), ciò che si spiega solo ammettendo la sua sicura
partecipazione all'illecito.
Anche il (4), di conseguenza,
deve rispondere del reato sub D, avendo contribuito alla redazione della
richiamata falsa perizia.
Del reato in argomento si è
detto essere sussistente l'elemento oggettivo, costituito dagli artifici che si
sono specificamente indicati; dal conseguimento dell'ingiusto profitto mediante
l'induzione in errore, e dal danno subito dallo Stato e dai terzi
controinteressati.
Di tale reato sussiste la
ipotesi aggravata così come contestata, posto che la condotta ha riguardato
contributi erogati dallo Stato.
Di tale reato sussiste infine
l'elemento soggettivo, posto che l'intera condotta, articolatasi in più momenti
e in più adempimenti tra loro collegati, è stata chiaramente voluta in piena
consapevolezza della sua illiceità, al fine di conseguire il profitto illecito.
Il reato sub D, in conclusione,
come pure quello sub C, è allora pienamente integrato in tutti gli elementi
costitutivi, e va attribuito agli imputati ai quali è contestato.
6. La responsabilità della
società ai sensi del D.Lgs. 231/01.
A questo punto deve trattarsi
della responsabilità della srl (1), in riferimento alla contestazione di cui
all'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 di cui al capo E.
Al riguardo, non può che
constatarsi come la condotta di (2) (rilevante ai sensi dell'art. 5, comma 1
lett. A del D.Lgs. 231/01), e degli altri imputati, sia stata in effetti
finalizzata a concentrare l'erogazione dei contributi pubblici in favore della
società. D'altra parte, le somme sono state accreditate alla società (cfr.
documenti allegati 4 e 6 al volume "indice allegati"), e in questo senso la
giurisprudenza ha chiarito che integra il concetto di interesse o vantaggio
dell'ente, ai sensi dell'art. 24 d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, l'ipotesi in cui il
profitto del reato di truffa sia inizialmente conseguito dalla società indagata,
attraverso l'accreditamento in suo favore delle somme erogate dalla pubblica
amministrazione, restando irrilevante ai fini della responsabilità
amministrativa dell'ente l'eventuale successiva distrazione delle medesime somme
... (Cass., sez. II, 20.12.2005 nr. 3615, in Foro It., 2006, 6, 329), nel senso,
per quanto qui di interesse, che non hanno alcun rilievo le concrete
destinazioni date al denaro ricevuto, purché si sia configurato l'ingresso dello
stesso nella sfera di disponibilità dell'ente, come nel caso in esame è
accaduto.
Deve allora convenirsi che la
società (1) debba essere destinataria della sanzione prevista dall'art. 24 del
D.Lgs. 231/01, essendo dimostrato il suo interesse alla condotta delittuosa
attuata dagli imputati, ed essendo dimostrata la sussistenza del reato
presupposto, nella specie dell'art. 640-bis C.P. (e parimenti essendo mancata
qualunque allegazione circa l'esistenza di modelli di organizzazione che ai
sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01 avrebbero potuto elidere la responsabilità
dell'ente).
Per quanto attiene il
trattamento sanzionatorio, la sanzione è prevista in misura fino a cinquecento
quote (art. 24 D.Lgs. 231/01).
La commisurazione della sanzione
deve poi essere effettuata proprio con il richiamato sistema per quote, la cui
finalità è quella di rapportare la gravità della sanzione alle condizioni
economiche del reo, in questo caso dell'ente.
Essa si sviluppa in due distinte
fasi, delle quali la prima è finalizzata a stabilire a quante quote corrisponda
la risposta sanzionatoria, tenendo conto della gravità del fatto, del grado
della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o
attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori
illeciti (art. 11 D.Lgs. 231/2001), e la seconda è diretta a quantificare il
valore di ogni singola quota -che può variare, secondo l'art. 10, comma 3, del
D.Lgs. 231/2001- da 250 a 1500 euro.
Dalla moltiplicazione del numero
di quote per il valore di ogni singola quota scaturisce l'ammontare della
sanzione pecuniaria a carico dell'ente.
Nel caso di specie, tenuto conto
dell'entità del profitto, e della piena responsabilità dell'ente, essendo il
fatto attribuibile al suo amministratore e ad uno dei soci, e tenuto conto che
non risulta neppure solo allegata una condotta finalizzata ad eliminare o
attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori
illeciti, le quote che devono costituire la sanzione devono essere determinate
in 250.
L'entità della singola quota
deve a sua volta essere determinata in euro 500,00, alla stregua dei medesimi
motivi appena illustrati.
Alla condanna consegue la
confisca del profitto ai sensi degli artt. 640-quater e 322-ter C.P. (Cass.,
sez. un., 27.3.2008 nr. 26654, in Cass. Pen., 2008, 12, 4544, ha chiarito che
"in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato
oggetto della confisca di cui all'art. 19 del d.lg. n. 231 del 2001 si
identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale
dal reato presupposto"), che nel caso in esame si quantifica nell'entità delle
erogazioni illecitamente ricevute, pari a euro 365.655,60 (pari peraltro alla
somma in sequestro).
Alla condanna consegue altresì
l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c,
d ed e.
7. La determinazione della pena.
Da ultimo, devono operarsi le
determinazioni riguardanti il trattamento sanzionatorio degli imputati.
Al riguardo, va premesso che
tutti i reati loro rispettivamente contestati, e dei quali si ritiene in questa
sede la sussistenza e la colpevolezza degli imputati, vanno ritenuti tra loro in
continuazione.
Vanno poi concesse agli imputati
le attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate, e alla recidiva
contestata a (3), tenuto conto della condotta processuale.
Quanto alla determinazione della
pena, e a fattor comune per i tre imputati, va chiarito che deve tenersi conto
della particolare insidiosità della condotta (realizzata con le modalità che si
sono in precedenza ricostruite) e del rilevante profitto conseguito. Non può poi
sottacersi la particolare intensità del dolo, che ha caratterizzato l'intera
fase della condotta illecita, e le varie e specifiche attività nelle quali essa
si è estrinsecata.
Quanto alla pena, per (2) essa
deve essere determinata, tenuto anche conto del ruolo di amministratore della
(1) da lui rivestito, che denota una maggiore responsabilità nella effettuazione
delle condotte, in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa
(pena base per il capo D anni due e mesi due di reclusione ed euro 500,00 di
multa, aumentata alla misura indicata per la continuazione del rimanente reato).
Per (3), tenuto in questo caso
conto anche del ruolo di socio della società, essa deve essere determinata in
anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa.
Per (4) deve essere determinata
in anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa (pena base per il capo D anni
uno e mesi dieci di reclusione ed euro 300,00 di multa, aumentata per la
continuazione alla misura indicata).
Consegue la condanna di ciascuno
degli imputati al pagamento delle spese processuali.
Consegue altresì la declaratoria
di falsità della perizia giurata stragiudiziale a firma dell'ing. (4).
Conseguono infine la pena
accessoria della incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i
tre imputati persone fisiche, ai sensi dell'art. 32-quater C.P., nella misura
che si reputa equo stabilire in anni due, e della interdizione temporanea dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche per (2), ai sensi dell'art. 32-bis C.P.,
dovendosi ritenere che la sua condotta sia stata contraria ai doveri inerenti il
proprio ufficio di amministratore. La misura di quest'ultima sanzione è pari a
quella della pena detentiva inflitta.
La pena può essere interamente
condonata per tutti gli imputati, ai sensi della legge 241/06.
P.Q.M.
Visti ed applicati gli artt. 529, 530, 533, 535 e 537
c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di (2) in ordine
all'imputazione sub A, perché l'azione penale non deve essere proseguita per
essere il fatto già stato oggetto di esercizio di azione penale nell'ambito del
procedimento nr. 54/07 RGT di questo Ufficio, poi riunito al presente processo e
oggetto di contestazione al capo F.
Assolve (2) dalle imputazioni a lui ascritte sub B ed F
perché il fatto non costituisce reato.
Dichiara (2) colpevole dei
rimanenti reati a lui ascritti, ritenuta tra i medesimi la continuazione, e
concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, lo
condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di
multa nonché al pagamento delle spese processuali.
Dichiara (4) colpevole dei reati
a lui ascritti, ritenuta tra i medesimi la continuazione, e concesse le
attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata, lo condanna alla
pena di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa, nonché al pagamento
delle spese processuali.
Dichiara (3) colpevole, del
reato a lui ascritto, e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla
aggravante contestata lo condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro
400,00 di multa, nonché al pagamento delle spese processuali.
Commina a (2), a (3) e a (4) la
pena accessoria della incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione
per la durata di anni due.
Commina a (2) la pena accessoria
della interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese per la durata di anni due e mesi quattro.
Dichiara interamente condonata
la pena irrogata a (2), a (3) e a (4), ai sensi della legge 241/06.
Dichiara la falsità della
perizia giurata stragiudiziale redatta dall'ing. (4), e giurata avanti al
Cancelliere del Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Rodi Garganico, in
data 2.8.2004.
Dichiara la srl (1) responsabile
dell'imputazione ascrittale, e la condanna al pagamento della sanzione
pecuniaria di 250 quote del valore di euro 500,00 ciascuna, e quindi di euro
125.000,00 complessivi, nonché delle spese processuali.
Commina alla srl (1) le sanzioni
interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo
che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; dell'esclusione da
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e della revoca del contributo
concesso con il D.M. del Ministero delle Attività Produttive nr. 116993 del
19.7.2002; del divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Dispone la confisca del denaro
in sequestro, pari a euro 365.655,60.
Rodi Garganico, 9.7.2009
Il Giudice
Michele NARDELLI