PROBIVIRI 

 

PROBIVIRI                            PERCORSI ETICI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO                                                                                              (1/08)  

 

 
Una newsletter sul rischio... perchè...
 
 
 
Una impresa senza valori è una impresa senza valore

Probiviri  si propone di rappresentare il nostro piccolo contributo per aumentare la consapevolezza, nell’ambito delle forze vive della società , della necessità di  intervenire e contrastare i fenomeni –sempre piu’ dilaganti- di non conformità alla legge nelle sue piu’ varie manifestazioni.

Nell’individuare il titolo di questa iniziativa abbiamo pensato di ispirarci ai Probiviri che nell’accezione latina del termine sta ad indicare i cosiddetti "uomini onesti", quelle persone che, godendo di particolare stima e prestigio per le loro capacità e provata onestà, sono investite di poteri  arbitrali per esercitare funzioni conciliative tra parti in contrasto sull'andamento di un'istituzione o associazione, sugli eventuali contrasti interni, sui rapporti con altri enti e simili.

Riteniamo infatti che il controllo etico sui modelli aziendali rappresenti il nuovo fronte competitivo per la nuova classe dirigente, sempre piu’ esposta al rischio del baratro rappresentato dalla sottile linea di confine fra competitività (intesa nel senso del raggiungimento degli obiettivi) ed etica d’impresa ( nella sua accezione specifica di rispetto delle regole).

Una linea di confine che vorremmo poter contribuire ad eliminare dalla mappa strategica del manager di successo, convinti sempre piu’ che una impresa senza valori è una impresa senza valore... 

                                                                                                    Alfieri L.M. Zullino

Managing Partner APZ Law Firm

 

Le nuove forme di responsabilità per le imprese

a cura di
Alfieri L.M. Zullino
 

Con il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 è stata introdotta, per la prima volta in Italia, una nuova forma di responsabilità, definita amministrativa ma di natura prettamente  penalistica, che colpisce direttamente enti e società nel caso di commissione di reati da parte di dipendenti e collaboratori ovvero dei propri amministratori e manager.

L’adeguamento al disposto normativo prevede l’introduzione, all’interno delle Società, di un Modello di organizzazione e gestione e controllo, finalizzato alla prevenzione dei reati.

I vantaggi derivanti dall’adozione di tali modelli sono certamente molteplici, ma riteniamo che quelli fondamentali siano rappresentati dalla possibilità di evitare l’applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie e  interdittive, di ridurre il rischio di illeciti e ridurre la possibilità di esclusione da appalti e subappalti pubblici.

Sotto questo profilo, è sufficiente rammentare che il nuovo Codice degli Appalti (D.lgt. 163/2006 art. 38 lettera m) prevede appunto l’esclusione dalla partecipazione a procedure di gara e all’affidamento di subappalti a tutti coloro che sono incorsi nelle sanzioni previste dal D.lgt. 231/01.

La disciplina introdotta è estremamente ampia ma tenteremo di offrirne una esaustiva sintesi nei successivi punti.

I soggetti destinatari

I destinatari di tale Decreto sono gli enti dotati di personalità giuridica e non, e quindi Spa, Srl, Sapa, Snc, Sas, associazioni, cooperative, fondazioni, enti economici sia privati che pubblici e più in generale tutte le imprese organizzate in forma societaria.

Si tratta dunque, di una materia d'interesse per un'area molto vasta di soggetti, tra i quali rientrano anche le associazioni tra professionisti e le piccole imprese, con particolare riferimento a quelle che hanno “rapporti” con la Pubblica Amministrazione (appalti, concessioni, autorizzazioni ecc.).

A quali reati si applica

I principali reati previsti dal decreto sono quelli contro la Pubblica Amministrazione (truffa, concussione, corruzione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, ecc) e la maggior parte dei reati societari (falso in bilancio, false comunicazioni sociali, aggiotaggio, ecc), ma anche la frode informatica ed i reati di abuso di mercato.

La nuova disciplina, dunque, riguarda non solo le imprese che hanno rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (partecipazione a gare, contributi pubblici, ecc) ma anche tutte le altre, in quanto potenzialmente a “rischio” di incorrere negli illeciti societari.

La responsabilità dell’ente può essere riconosciuta anche nel caso di reati legati all’eversione ed al terrorismo, nonché di delitti contro la persona, la falsificazione di monete e, di recente introduzione (Legge  n. 123 del 10 agosto 2007), anche nel caso di reati colposi, quali omicidio e lesioni gravi derivanti dalla violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro (626).                                                                                    

La tendenza, comunque, è quella di inserire in futuro all’interno del Decreto anche reati in materia ambientale e sfruttamento della manodopera.

Quali sanzioni si applicano

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si distinguono in:

sanzioni pecuniarie;

sanzioni interdittive (interdizione dall’esercizio di attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto contrarre con la P.A., esclusione/finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi);

confisca e pubblicazione della sentenza.

Si tratta di sanzioni molto severe, perché potenzialmente in grado di colpire l’ente in modo efficace e profondo.
La sanzione pecuniaria e la confisca sono obbligatorie, in pratica sono sempre applicate in caso di condanna.
Quelle interdittive e la pubblicazione della sentenza, sono disposte dal giudice solo nei casi espressamente previsti dal decreto, e certamente nei casi reati concernenti la sicurezza sul lavoro.

In talune circostanze, anche al fine di salvaguardare l’occupazione, al posto delle sanzioni interdittive è prevista la nomina di un commissario giudiziale.

Infine, le sanzioni interdittive, unitamente al sequestro preventivo e conservativo, possono essere applicate nei confronti delle imprese, già nella fase d’indagine, come misura cautelare.

Che cosa deve fare una società per escludere la propria responsabilità?

Per limitare l’applicazione di questo nuovo tipo di responsabilità, la normativa richiede già oggi, ad enti e società, di dotarsi preventivamente di un sistema di controllo per l’esercizio delle proprie attività, volto a ridurre al minimo il rischio di delinquenza da parte dei propri operatori.

E’ stata prevista, in particolare, la predisposizione di Modelli di organizzazione e di gestione e l’affidamento ad un organismo autonomo ed indipendente (Organismo di Vigilanza) compiti di vigilanza e controllo.

Sostanzialmente, nel caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale (amministratori, manager, ecc.), l’ente o società andrà esente da responsabilità solo nel caso in cui potrà dimostrare la sussistenza dei seguenti elementi:

-         predisposizione ed attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo;

-         idoneità del modello a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;

-         affidamento dei "controlli" ad un autonomo organismo interno alla società;

-         commissione del reato attraverso l’elusione fraudolenta del Modello;

-         adeguata e sufficiente vigilanza dell’organismo di controllo.


La responsabilità degli Amministratori per mancata adozione di modelli

Dalla una lettura combinata di quanto previsto dall’art. 2392 del Codice Civile, concernente la responsabilità degli amministratori, e dall’art. 6 del D.lgt. 231/01, è da più parti sostenuto che gli amministratori potranno evitare la responsabilità civile da parte dei soci per i danni causati alla società, solo adottando ed efficacemente attuando i modelli di organizzazione e gestione previsti dal D.lgt. 231/01.


L'esclusione dagli appalti

Come anticipato, il nuovo Codice degli Appalti, D.lgt. 163/2006 art. 38 lettera m, prevede l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ovvero di subappalti, con conseguente divieto di stipulare i relativi contratti, di tutti i soggetti nei cui confronti è stata applicata la sanzione di cui all’art. 9 comma 2 lettera c, del D.lgt. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Cosa deve prevedere un modello organizzativo?

In sintesi, il modello organizzativo previsto dal D.lgt. 231/01 deve:

-         consentire di individuare le attività dell’ente nel cui ambito possono essere commessi reati ( Risk assessment);

-         prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire (protocolli di mitigazione del rischio);

-         prevedere le modalità di individuazione e gestione delle risorse finanziarie destinate all’attività nel cui ambito possono essere commessi reati (segregation of duties);

-        prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli (piano di comunicazione);

-         prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate (sistema sanzionatorio coerente con il CCNL).

-         Essere coerente con la c.d. linee guida pubblicate dalla propria associazione di riferimento (es. ANCE)

 

Qual è l'organismo deputato a vigilare?

La risposta a questa domanda, trova differenti soluzioni a seconda che si tratti di singola impresa ovvero gruppo d’impresa. Criterio comune è dato dal fatto che l’organismo deve avere caratteristiche di professionalità, indipendenza e di continuità dell’azione. Tali caratteristiche sono richieste proprio dalla specifica attività che deve essere assicurata: l’OdV è chiamato a valutare l'effettività del modello, la sua adeguatezza, promuovendo, se del caso, modifiche ed adeguamenti allo stesso.

Sulle possibili scelte in relazione all’individuazione dell’Organismo di vigilanza, le linee guida della Confindustria, propongono una serie di possibili opzioni operative:

-         assegnazione delle funzioni di vigilanza al comitato per il controllo interno, ove esistente (in tale caso, viene indicata la necessaria composizione esclusiva degli amministratori non esecutivi o indipendenti);

-         attribuzione dei compiti di vigilanza e controllo alla funzione di internal auditing, ove esistente;

-         creazione di un organismo ad hoc, a composizione monosoggettiva o plurisoggettiva (è ammessa sia una composizione "interna", (es. responsabile dell’internal audit, della funzione legale, ecc., e/o amministratore non esecutivo e/o indipendente e/o sindaco) sia quella "esterna" (es. consulenti, esperti, ecc.).

Per quanto riguarda gli enti di piccole dimensioni, ipotesi che può riguardare in modo diffuso il mondo delle imprese italiane, è prevista la possibilità di attribuire il ruolo di organismo di vigilanza all’organo dirigente, anche attraverso l’ausilio di consulenze esterne.

 

 .....( continua)......... nel prossimo numero....